No all'obbligo del crocifisso negli uffici pubblici
- Crocifisso negli uffici pubblici: l'ordinanza che lo impone è illegittima
- Ordinanza crocifisso negli uffici pubblici
- Serve un ragionevole accomodamento tra posizioni difformi
Crocifisso negli uffici pubblici: l'ordinanza che lo impone è illegittima
Illegittima l'ordinanza urgente con cui il Sindaco impone il crocifisso negli uffici pubblici perché emanata in carenza dei presupposti richiesti per questi provvedimenti e senza la preventiva ricerca di un accomodamento ragionevole tra posizioni contrastanti manifestate dai membri della comunità. Queste le conclusioni del Consiglio di Stato espresse nella sentenza n. 2567/2024 (sotto allegata).
Ordinanza crocifisso negli uffici pubblici
Il TAR Sardegna dichiara improcedibile e rigetta il ricorso presentato da un'associazione nei confronti di un'ordinanza del sindaco di un comune sardo, che ha ordinato l'affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici comunali, disponendo la sanzione di 500 euro a carico dei trasgressori. Per il TAR, in base alla sentenza del 18 marzo 2011 della Corte EDU, ogni Stato membro è titolare di un certo margine di libertà in relazione al luogo di esposizione dei simboli religiosi. Il crocifisso inoltre non rappresenta un elemento di indottrinamento in grado di violare la libera espressione del pensiero, per cui l'ordinanza deve ritenersi legittima.
Serve un ragionevole accomodamento tra posizioni difformi
L'Associazione ricorrente la pensa diversamente così impugna la decisione davanti al Consiglio di Stato. Per il giudice amministrativo superiore l'ordinanza non soddisfa i requisiti necessari richiesti per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti.
Detti provvedimenti possono essere emanati infatti solo in presenza di un'emergenza sanitaria o di igiene pubblica - a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale, suffragata da istruttoria e motivazione adeguate, si può giustificare l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti "extra ordinem"-.
Il Sindaco, nell'emanare il provvedimento impugnato, ha quindi valutato erroneamente l'urgenza di voler "preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese."
Non si può dimenticare inoltre che le SU della Cassazione, sulla questione del crocifisso nelle aule scolastiche, hanno affermato che il R.D. n. 965 del 1924, art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.
Queste le ragioni per le quali il Consiglio di Stato accoglie l'appello dell'associazione, dichiarando illegittima l'ordinanza impugnata.
Data: 30/04/2024 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate