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Variazione limite velocità non segnalato: multa nulla

Il giudice di pace di Padova affronta il tema della omologazione dell'autovelox e annulla una multa per eccesso di velocità in quanto la variazione del limite non era adeguatamente segnalata


Il Giudice di Pace di Padova si è ritrovato ad affrontare una vicenda che riguarda la mancata segnalazione della variazione del limite di velocità e, ancora una volta, la questione dell'omologazione o meno degli apparecchi per la rilevazione della velocità.

Il ricorso riguarda i verbali redatti dalla Polizia Locale di Cadoneghe nei confronti di un automobilista che aveva violato l'art. 142 del Codice della Strada per aver superato i limiti di velocità su un tratto di strada del territorio comunale.

Diversi sono i motivi che hanno portato a sollevare dei dubbi sulla legittimità del verbale e considerare irregolari gli atti: censura in merito all'omologazione del modello, taratura e verifica di funzionalità, autovelox su strada senza banchine, la segnaletica di preavviso.

Nelle motivazioni della sentenza n. 540/2024 (sotto allegata), viene sottolineato come da parte del Comune non vi è alcuna prova riguardante l'avvenuta verifica della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento così come prescrive la norma. Prova che, come stabilisce anche la Corte di cassazione, «non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità». Così come tale prova non può essere deducibile dal verbale di accertamento poiché «non riveste fede privilegiata in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato».

È ancora una volta la Suprema Corte a ricordare come «le operazioni di taratura o revisione o calibratura collaudo non coincidono con le operazione di controllo della funzionalità in concreto».

Tutto ciò, dunque, oltre alla mancata produzione del verbale che attesti la perfetta funzionalità dell'apparecchio, porta a quella che il Gdp definisce «una chiara incertezza sulla regolarità e validità del rilevamento medesimo».

Inoltre, sempre nella sentenza, viene specificato come lo stesso Comune di Cadoneghe ha fornito solo delle fotografie, considerate non valide, che non hanno data certa e che attestano soltanto l'aver sostituito il limite di 70 del segnale stradale con un altro che indica il limite di 50 poiché la stessa strada ha acquisito una nuova qualificazione essendo diventata strada comunale del centro abitato.

Il Giudice pone anche l'attenzione sugli «obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale» per «orientarne la condotta di guida e preavvertirla del possibile accertamento di infrazioni». Tali obblighi non sono altro che la preventiva segnalazione della postazione e la visibilità delle postazioni fisse e che devono essere soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità.

Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale.


Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento

Data: 02/06/2024 06:00:00
Autore: Redazione