In udienza fair play e cellulari spenti
Nel testo viene ricordato che l'art. 127 affida al giudice il compito di fare in modo che la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo e che, ex art. 128, può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Nelle linee guida è precisato, anzitutto, che "tutti coloro che partecipano all'udienza, si presentano con puntualità, vestiti in modo appropriato e decorso, con il telefono mobile o la relativa suoneria spenta".
Durante lo svolgimento dell'udienza, difensori e parti (se previsto) devono disporre utilmente del tempo assegnato e l'avvocato ha facoltà di discutere alzandosi in piedi. Inoltre, nessuno deve interrompere o sovrapporsi ad avvocati e parti durante la loro esposizione, né fare segni "di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo né usare espressioni sconvenienti od offensive".
Raccomandata infine, un'esposizione chiara, concisa e comprensibile, con toni che non contribuiscano ad alimentare il conflitto.
Data: 18/06/2024 06:00:00Autore: Marina Crisafi