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Debitore ludopatico licenziato: salvato dal giudice

Omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di soggetto ludopatico licenziato nelle more del deposito del piano


Omologa piano di ristrutturazione dei debiti

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Il Tribunale di Catania ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti che era stato modificato a seguito del licenziamento del sovraindebitato per giusta causa da parte del datore di lavoro.

Il Tribunale, nonostante nelle more del deposito della prima versione del piano fosse intervenuta una sentenza penale di condanna ed il debitore licenziato appunto per giusta causa, non ha ritenuto sussistere la colpa grave nel caso di specie in quanto ha ricondotto l'evento delittuoso allo stato patologico di cui sopra.

E' stato pertanto bloccato l'accredito del TFR a favore di uno dei creditori (con il quale il debitore aveva acceso un finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio e di tutto il TFR) ed il relativo importo è stato destinato alla procedura, con la conseguenza che il piano, riproposto nella nuova versione, ha visto addirittura diminuire la durata e l'importo della rata.

Il provvedimento del Tribunale di Catania (sotto allegato) merita di essere evidenziato perché apre prospettive interessanti per l'omologazione nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ludopatia e assenza di colpa grave

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Infatti, viene riconosciuta e confermata la ludopatia quale circostanza che giustifica l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, anche in presenza di sentenza penale di condanna in cui il Giudice Penale ha riconosciuto il comportamento collaborativo posto in essere e la patologia di cui risultava affetto il debitore quale causa determinante del reato; viene omologato un piano rivisto e modificato, nonostante l'assenza di redditi certi nel lungo periodo, stante la possibilità di inserire fra le somme a disposizione dei creditori dell'intero TFR (il cui accredito solamente al cessionario del quinto dello stipendio veniva nelle more bloccato); viene riconosciuta la possibilità di effettuare la valutazione dell'alternativa liquidatoria, in presenza di immobile di proprietà dei debitori, sulla base di semplice perizia asseverata.

Di fronte alla copiosa documentazione prodotta ed allo spirito collaborativo dell'OCC e dello scrivente legale dei sovraindebitati (che hanno fatto ricorso appunto alle procedure familiari previste dall'art. 66 C.C.I.I.) il Tribunale di Catania ha approvato il piano nonostante le apparenti criticità sopra descritte.

Una seconda chance

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La sentenza dimostra pertanto che, di fronte a circostanze veritiere e verificabili ed a seguito del percorso di riabilitazione presso il SERT nelle more intrapreso dal debitore, anche le possibili criticità possono essere superate per dare ai soggetti meritevoli la possibilità di una seconda chance, come prevede appunto lo spirito della legge.

Data: 29/06/2024 06:00:00
Autore: Innocenzo Grimaldi