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Accrediti su IBAN errato: responsabilità della banca

La Cassazione segna un'importante svolta in materia di responsabilità bancaria per accrediti eseguiti su IBAN errato


La vicenda sottesa e la questione giuridica

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Il caso in esame riguarda un accredito eseguito su un IBAN errato, con conseguente mancato pagamento al beneficiario designato. Quest'ultimo, rimasto insoddisfatto, ha agito in giudizio contro la banca sostenendo che la stessa non avesse adottato le necessarie cautele per evitare l'errore, in particolare per "non essersi avveduta della mancata corrispondenza tra l'identificativo unico (i.e. IBAN) riportato nel suo ordine di bonifico ed il nominativo del beneficiario ivi pure indicato".

Contesto normativo e giurisprudenziale

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Il tema dei servizi di pagamento elettronici, come si legge in motivazione, è stato interessato da interventi del legislatore comunitario e nazionale.

Una prima risposta è stata data dalla direttiva PDS (2007/64/CE) attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010, successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE) e recepita con il d.lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo ha adeguato la legislazione nazionale al regolamento UE n. 751/2015.

Per quanto di interesse risulta opportuno richiamare l'art. 24, co. 2 del d.lgs. n.11/2010, così come recepito nel d.lgs. n. 218/2017, il quale, richiamando gli obblighi di diligenza professionale "impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme oggetto dell'operazione"

Il punto della Cassazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17415/2024 (sotto allegata), ha stabilito che la banca è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa di un accredito eseguito su un IBAN errato, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore o di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento, anche comunicando dati anagrafici o societari.

La sentenza sottolinea l'obbligo di diligenza che grava sulla banca nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. La banca deve agire con la massima attenzione e buona fede per evitare che errori nell'indicazione dell'IBAN possano pregiudicare il corretto esito dell'operazione. Questo obbligo di diligenza si traduce nella necessità di adottare misure preventive e correttive adeguate.

Per esonerarsi dalla responsabilità, dunque, la banca deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore. Questo può includere l'implementazione di sistemi di verifica automatica degli IBAN, la formazione del personale e la predisposizione di procedure interne volte a minimizzare il rischio di errori.

Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda l'obbligo della banca di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento. Questo può avvenire attraverso la comunicazione di dati anagrafici o societari che permettano di verificare la correttezza dell'IBAN indicato.

Implicazioni pratiche e conclusioni

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La sentenza in parola, in sostanza, impone agli istituti bancari di rivedere e, se necessario, rafforzare le proprie procedure interne per la gestione degli accrediti. Le banche devono assicurarsi di avere in atto sistemi efficaci per la verifica degli IBAN e per la comunicazione tempestiva di eventuali discrepanze al pagatore.

In conclusione, la sentenza rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità bancaria per accrediti su IBAN errato.

La Corte ha ribadito l'obbligo di diligenza e buona fede che grava sulle banche, sottolineando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare errori e di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare correttamente il destinatario del pagamento. Le banche devono quindi adeguare le proprie procedure interne per garantire il rispetto di tali principi e prevenire potenziali responsabilità.


Avv. Francesco Pace

Studio Legale Cataldi sede di Roma

studiolegalecataldiroma@gmail.com

Data: 03/07/2024 07:00:00
Autore: Francesco Pace