Buono postale prescritto: Poste condannata a pagare per omesse informazioni
- Buono fruttifero postale prescritto
- Eccezione di prescrizione
- Omesse informazioni
- Poste condannata al risarcimento del danno
Buono fruttifero postale prescritto
Tutti i buoni postali fruttiferi emessi da Poste Italiane e dichiarati prescritti potrebbero essere messi in discussione, a seguito della recente ed innovativa sentenza ottenuta dall'UNC Calabria che condanna Poste Italiane a pagare lo stesso, per non avere informato adeguatamente i risparmiatori. A darne notizia è l'Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell'associazione.
La ricorrente, assistita dall'Avv. Silvana Marino, legale dell'Unione Nazionale Consumatori Calabria, ha convenuto in giudizio Poste Italiane, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: condannare la convenuta al rimborso, in suo favore, della sorte capitale del BFP per euro 5000,00, quale risarcimento del danno, per i seguenti motivi:
1) essere intestataria, di un Buono fruttifero Postale per l'importo di euro 5000,00 emesso in data 28112006;
2) che al momento della emissione non le veniva data alcuna comunicazione sulla durata e sulle modalità del rimborso, anzi le veniva detto che il buono avesse una durata ventennale, nè veniva consegnato alcun foglio informativo, né sul buono veniva riportato alcunché in merito.
Nell'aprile 2022, la ricorrente si era recata presso l'Ufficio Postale interessato, al fine di incassare il buono, ma la richiesta di incasso veniva disattesa per intervenuta prescrizione del diritto, pertanto proponeva reclamo all'Arbitro Bancario Finanziario, il quale respingeva il ricorso.
La ricorrente proponeva quindi una vertenza giudiziaria al Giudice di Pace di Reggio Calabria e istruita la causa, veniva assegnata in decisione all'udienza dell'8 Luglio 2024.
In corso di causa, veniva accertata la sottoscrizione in data 28.11.2006 di un buono fruttifero postale per l'importo di €. 5000,00 con scadenza a 18 mesi.
Eccezione di prescrizione
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione risulta fondata perché ai sensi dell'art.4 del D.M. 19.12.00 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, "i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie".
Pertanto, il termine di prescrizione è spirato il 28.11.2017, mentre la ricorrente ha chiesto per la prima volta la liquidazione nel mese di aprile 2022. La ricorrente deduce però, di non essere stata posta nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto medesimo, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante altresì l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
A tale riguardo deve osservarsi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, nel diritto al risarcimento del danno, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile (Cass. 6921/2015).
Nel caso di specie, dunque, non può certamente ritenersi che la prescrizione decorra dal momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi (nel 2006), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all'esterno solo nel momento in cui la convenuta Poste Italiane s.p.a. ha rifiutato il rimborso per intervenuta prescrizione (aprile 2022).
Omesse informazioni
La domanda, per non avere Poste Italiane, consegnato il foglio informativo, deve ritenersi provata, per cui effettivamente va condannata (in quanto gravata dall'onere informativo), al risarcimento del danno liquidato in misura pari al capitale investito euro 5000,00 complessivo.
Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all'art. 3 "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" e all'art. 6 stabilisce l'obbligo in capo a Poste Italiane s.p.a. di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto. Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonchè a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente (a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti), quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua data di scadenza.
Poste condannata al risarcimento del danno
La domanda risarcitoria viene quindi accolta e sulla proposta della ricorrente il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, con sentenza dell'8 luglio 2024, accoglie la domanda e per l'effetto condanna Poste Italiane s.p.a., al pagamento di euro 5000,00 a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al pagamento e spese di lite che si liquidano in euro 1125,00.
Avv. Saverio Cuoco
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Data: 18/07/2024 06:00:00Autore: Saverio Cuoco