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Liquidazione dei compensi dell'avvocato: potere discrezionale del giudice.

Importante pronuncia della Suprema Corte sui criteri di determinazione degli onorari professionali e sul rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte dicassazione, con la recentissima sentenza n. 19025 depositata l'11 luglio2024, ha affrontato diverse questioni relative alla liquidazione giudizialedei compensi dell'avvocato, enunciando importanti principi in materia, fra cui ilpotere del giudice in cause ritenute ripetitive e con esito "infausto" diridurre i compensi degli avvocati fino al 70%, anche al di sotto dei parametriministeriali.

1. La vicendasottesa e la questione giuridica.

La controversia traeorigine da un ricorso presentato da un avvocato per ottenere la liquidazionedei compensi professionali relativi a dieci procedimenti giudiziari in cuiaveva patrocinato una società in amministrazione e custodia giudiziaria. Illegale chiedeva la condanna della società al pagamento della somma complessivadi euro 86.668,00, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014. La società siopponeva contestando gli importi richiesti. Il Tribunale accoglievaparzialmente la domanda, liquidando euro 8.558,95. L'avvocato proponeva quindiricorso in Cassazione.

2. Contestonormativo e giurisprudenziale.

La vicenda siinserisce nel quadro normativo delineato dal D.M. n. 55/2014 sui parametriforensi e dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di liquidazionegiudiziale dei compensi degli avvocati. In particolare, vengono in rilievo:

- L'art. 1 del D.M.55/2014 che definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi;

- L'art. 4 del D.M.55/2014 sul potere di aumento o diminuzione del giudice rispetto ai valori medi;

- L'art. 5 del D.M.55/2014 sui criteri di determinazione del valore della controversia;

- L'art. 2233 c.c.sulla gerarchia delle fonti per la determinazione del compenso professionale;

- La giurisprudenzadella Cassazione sul potere discrezionale del giudice nella liquidazione deglionorari (ex multis Cass. n. 9514/1996, n. 16132/2005, n. 269/2017).

3. Il puntodella Cassazione.

La Corte ha ribaditoche il giudice, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, ha unampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o nellariduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché nelrispetto dei minimi tariffari. Tale potere discrezionale trova il suofondamento nell'art. 2233 c.c. e nelle previsioni dei decreti ministeriali chedisciplinano i parametri forensi.

La Corte ha chiarito,altresì, che il valore della controversia va determinato in base alle norme delcodice di procedura civile sulla competenza per valore, con riferimentoall'oggetto della domanda al momento iniziale della lite. Tuttavia, il giudicedeve verificare se tale valore sia manifestamente sproporzionato rispettoall'effettiva importanza della causa, potendo in tal caso adeguare il compensoal valore sostanziale della controversia.

È stato precisato,inoltre, che i nuovi parametri forensi si applicano solo alle prestazioni nonancora concluse alla data di entrata in vigore del relativo decretoministeriale, e non in base alla data di deposito della domanda diliquidazione.

La Corte ha ribaditoche, in caso di contestazione della liquidazione operata dal giudice di merito,il ricorrente in cassazione ha l'onere di indicare specificamente i documenti egli atti processuali su cui si fonda la censura, trascrivendone il contenutorilevante.

La Cassazione ha, nelcaso di specie, così concluso: "orbene, la riduzione del 70% dellespettanze, decisa dai giudici di merito, non dà luogo ad alcuna violazione dilegge, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo essi datoampiamente conto delle ragioni dell'operata riduzione, evidenziando all'uopo laridotta difficoltà delle cause, le similitudini tra esse, l'esito infausto e lacondizione della società debitrice, ciò che comporta l'infondatezza dellacensura".

4. Implicazionipratiche e conclusioni:

La sentenza harilevanti implicazioni pratiche per avvocati e giudici.

Gli avvocati, da unlato, dovranno prestare particolare attenzione nella formulazione dellerichieste di liquidazione, specificando analiticamente le prestazioni svolte ele fasi processuali.

I giudici, dall'altro,dovranno motivare adeguatamente eventuali scostamenti dai parametri medi, siain aumento che in diminuzione.

In linea generale, nelladeterminazione del valore della causa, occorrerà fare riferimento primariamenteai criteri codicistici, valutando poi l'eventuale sproporzione con il valoreeffettivo.

Le riduzioni deicompensi al di sotto dei minimi dovranno essere particolarmente ponderate emotivate, per non incorrere in violazioni del decoro professionale.

In conclusione, Lapronuncia della Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del poterediscrezionale del giudice nella liquidazione degli onorari forensi, bilanciandole esigenze di flessibilità con il rispetto dei principi processuali e delladignità professionale. Essa costituisce un punto di riferimento per la correttaapplicazione dei parametri forensi, nell'ottica di una liquidazione equa eproporzionata dei compensi degli avvocati.

Avv. Francesco Pace

StudioLegale Cataldi sede di Roma

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Data: 25/07/2024 11:00:00
Autore: Francesco Pace