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Attraversa la strada "a passo veloce" e "fuori dalla strisce". Il Giudice rigetta la domanda risarcitoria : "responsabilità esclusiva del pedone"

(commento a sentenza Tribunale di Palermo n. 3986 del 09.07.2024)

Con la citata pronuncia il Tribunale di Palermo ha rigettatola richiesta risarcitoria formulata da un pedone investito mentre attraversavala strada valorizzando, in sentenza, la prova testimoniale che esonerava ilconducente del mezzo da ogni responsabilità al riguardo.

Il Giudice, in particolare, discostandosi da un orientamentogeneralmente favorevole ai pedoni, esaminate comparativamente le prove fornitedalle parti, ha statuito che "ilsinistro si è verificato per fatti e colpe esclusive" di parte attrice, non potendo imputare "alcuna responsabilità"al conducente del mezzo investitore avendo quest'ultimo "fornito prova della sua diligente condotta diguida".

1. I fatti

2. La prova testimoniale

3. La decisione del Giudice

I FATTI

Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice, un'anzianasignora, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistrooccorsole quando, mentre stava attraversando la strada, veniva investita da un motociclo.

LA PROVA TESTIMONIALE

Escussi i testimoni citati dall'attrice, questi ultimi nullahanno saputo riferire circa "la reale dinamica del sinistro, circa la velocitàdel veicolo investitore e circa la condotta del pedone", avendo chiaramentedichiarato di non aver visto il "momento dell'impatto", ma di essersi voltati successivamente.

Differente, invece, l'esito della prova testimoniale delteste di parte convenuta che, trovandosi a breve distanza dal mezzoinvestitore, ha ben rappresentato la scena che gli si è profilata dinnanzi.

Il teste, invero, ha dettagliatamente riferito che l'attrice"non stava attraversando sulle strisce pedonali" e aveva una "andatura veloce".Il conducente del motociclo, invece, procedeva ad una "velocità moderata" e "frenava" immediatamente per scongiurare l'impatto.

LA DECISIONE DEL GIUDICE

Nel rilevare come il "conducente di un veicolo per andareesente da responsabilità è tenuto a dimostrare di aver rispettato il codicedella strada […] e di aver fatto di tutto per evitare il pedone […]", il Giudice,alla luce delle prove orali espletate, ha ritenuto che il "conducente dellamoto ha fornito prova della sua diligente condotta di guida" e della "condottaassolutamente imprevedibile e imprudente del pedone" ed ha, per l'effetto, rigettato la richiesta risarcitoria attorea.

La prospettazione dei fatti così come narrata nell'attointroduttivo, infatti, "non è stata confermata dai testi", ma è stata anzi"smentita" dal teste di controparte, risultando, pertanto, la domanda attoreasfornita di prova ex art. 2697 c.c. nonché di qualsivoglia elemento utile aifini della valutazione della sussistenza di un "eventuale concorso di colpa delconducente ex art. 1227 c.c.".

Avv. Diego Ferraro e Avv. SoniaCoppola del Foro di Palermo

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Data: 27/07/2024 11:00:00
Autore: Diego Ferraro e Sonia Coppola