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Illecito istantaneo per l'avvocato che non partecipa all'udienza

Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che l'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo



"L'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo". Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 124/2024 (sotto allegata) pubblicata il 9 luglio scorso sul sito del Codice deontologico.

"In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per 'non scusabile e rilevante trascuratezza' (art. 26 cdf), non partecipi all'udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista" ha precisato il CNF.

Inoltre, "con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente".


Data: 10/08/2024 06:00:00
Autore: Redazione