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Cassazione: devono essere restituiti gli interessi anatocistici pagati dall'1 gennaio 2014

E' vietata l'applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014 a prescindere dall'adozione della delibera CICR



La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, Sent. 30/07/2024, n. 21344, ha fissato il principio per cui " l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".

Sulla base di tale principio, per tutti i contratti di conto corrente, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi (cioè di interessi che generano ulteriori interessi) è illegittima e ogni correntista ha diritto di richiedere la restituzione di tali interessi anatocistici e quindi di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014.

Per la Cassazione il citato art. 120 tub, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, vieta in radice l'applicazione dell'anatocismo in quanto:

La Suprema Corte ha pure escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità alla precedente disciplina (delib. CICR del 9 febbraio 2000); tale pratica, per effetto della modifica dell'art. 120 TUB, non poteva trovare attuazione, e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.

In sintesi, non può esservi alcun dubbio che, attraverso l' art. 120, comma 2, del TUB nella formulazione in esame, discostandosi dalla precedente formulazione, il legislatore intese eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi.

Ne consegue che il diritto alla restituzione degli interessi pagati indebitamente riguarda tutti i correntisti considerato che tutte le banche hanno continuato a capitalizzare gli interessi passivi trimestralmente in violazione della legge.


Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale

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Data: 04/08/2024 06:00:00
Autore: Vincenzo Vitale