Affidamento esclusivo e super esclusivo: presupposti
L'affidamento super esclusivo viene disposto nei casi più gravi, quando il genitore si manifesti come totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo.
Il genitore "super affidatario", sara l'unico a decidere sulla salute e sull'istruzione del figlio oltre che su tutte le decisioni più importanti per la sua vita, senza mai dover coinvolgere l'altro genitore. Tuttavia, l'altro genitore mantiene la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ed è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento.
Questo tipo di affido lo si ha quando il genitore non affidatario si dimostra, ad esempio, violento e quindi non adatto al ruolo di genitore. L'affido super esclusivo può essere richiesto anche quando il figlio, capace di discernimento, rifiuta, in modo spontaneo e consapevole, qualsiasi tipo di rapporto e contatto con l'altro genitore, oppure, nel caso in cui quest'ultimo viva stabilmente lontano per motivi di lavoro, disinteressandosi del minore, o versi in uno stato di salute precario.
L'art. 337 bis c.c. prevede che, quando si assumono provvedimenti che hanno ad oggetto l'interesse del minore come la sua convivenza con uno dei genitori, è sempre disposta l'audizione del minore anche se infradodicenne ed anche a livello di età inferiore, se capace di discernimento. Lo scopo dell'audizione, infatti, si riferisce al diritto del minore di essere informato, ascoltato e a poter, nel modo più chiaro possibile, rappresentare al Giudice le proprie considerazioni ed esigenze nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano.
Si può affermare che in sede di affidamento o di visita, il minore è portatore di interessi contrapposti e oggettivamente diversi da quelli dei genitori, per tale motivo deve essere qualificato come parte sostanziale e quindi ha il diritto ad esporre le proprie ragioni ed eventuali paure e perplessità nel corso del processo e in stretto contatto con l'organo giudicante.
Ne consegue che, in caso di mancato ascolto del minore, grava in capo al Giudice l'obbligo di redigere una puntuale motivazione; il mancato ascolto senza neppure una motivazione che giustifichi il venir meno dell'audizione del minore, costituisce violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo costituzionalmente garantiti. Durante l'audizione il minore è accompagnato e ascoltato da esperti in psicologia minorile.
Data: 05/08/2024 06:00:00Autore: Matteo Santini