Decreto ingiuntivo: guida e modello Marina Crisafi - 13/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Avvocati: l'illecito deontologico può essere anche solo tentato

Il CNF chiarisce che ai fini dell'illecito, in ambito disciplinare, è sufficiente anche solo il tentativo


L'illecito deontologico può essere "consumato" o "tentato". In ambito disciplinare, infatti, basta anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 130/2024 (sotto allegata), pubblicata il 5 agosto 2024 sul sito del Codice deontologico.

A finire innanzi al CNF i ricordi di alcuni avvocati avverso la decisione del CDD di Firenze che a definizione del procedimento disciplinare comminava agli incolpati la sanzione della censura.
I professionisti venivano sottoposti a procedimento disciplinare, a seguito di esposti pervenuti all'Ordine degli Avvocati da iscritti e sezioni locali di Camera Penale e Aiga, inoltrati a seguito di offerte di prestazioni legali pubblicizzate da un partito politico attraverso testate giornalistiche locali e nazionali, con diffusione anche online.

Gli stessi erano chiamati a rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: "violazione degli artt. 9, co. 1, 24 co. 2, 37 co. 1 Codice Deontologico Forense per aver reso pubblica attraverso diversi articoli di stampa locale e altri mezzi di informazione l'iniziativa, di indubbia e incontestata provenienza dal partito politico, diretta a fornire assistenza gratuita, salvo il rimborso delle spese anticipate e tecniche se necessarie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in materia civile penale o amministrativa, a favore di persone fisiche e giuridiche le quali, pur non avendo i requisiti di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, godono di redditi che non consentono loro un facile accesso alla giustizia, con possibilità di percepire il compenso per l'attività svolta solo in caso di esito positivo della controversia e con condanna della controparte alle spese legali. Così agendo, non conservando la 2 propria indipendenza e libertà, violando il divieto di accaparra-mento di clientela e conseguentemente venendo meno ai doveri di indipendenza, lealtà, dignità e decoro al cui rispetto l'avvocato è tenuto".

Per il CNF, i ricorsi vanno rigettati e le doglianze dei ricorrenti in ordine alla violazione dell'art. 37, co.1, c.d.f. non colgono nel segno.
"La possibilità di prestare attività professionale in forma gratuita è riconosciuta dall'art.13 della legge n. 247/2012; tuttavia frequentemente l'offerta gratuita cela ipotesi di accaparramento di clientela" afferma preliminarmente il Consiglio.
"L'art. 37, co.1, c.d.f. non richiede, quale elemento costitutivo dell'illecito deontologico, che l'accaparramento di clientela sia effettivamente e concretamente avvenuto, essendo sufficiente per la sua configurabilità l'utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro". Ciò perché prosegue il CNF «in ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante» (cfr., tra le altre, CNF 25 marzo 2023 n. 44; in senso conforme, Cass., SS.UU., 30 marzo 2018 n. 8038).
Molte pronunce in effetti hanno ritenuto costituisca illecito disciplinare "l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 settembre 2023; sentenza n. 75 del 15 aprile 2021; sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020; sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139)".


I principi riportati, dunque, per il Consiglio, "conducono a condividere anche la valutazione di sussistenza della violazione del divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f. operata dal CDD di Firenze". Le dichiarazioni rese dai professionisti e i comunicati acquisiti dal CDD, conclude il CNF rigettando i ricorsi, "evidenziano come l'offerta di prestazioni da parte dei ricorrenti, presentata come fondata su nobili ideali, in realtà faccia particolarmente leva sul carattere gratuito dell'attività legale".
Data: 08/08/2024 06:00:00
Autore: Redazione