Il pignoramento si paga sul PST
Il ministero della Giustizia chiarisce che la ricerca online dei beni da pignorare affidata all'ufficiale giudiziario sconta il contributo unificato e va pagata tramite il portale dei servizi telematici (PST). Le indicazioni si ritrovano nella circolare del 17 giugno 2024 (sotto allegata) emessa da via Arenula in risposta a quesito del presidente del tribunale di Avellino e del presidente della Corte d'appello di Napoli.
Il quesito, in particolare, chiedeva di conoscere "se l'Ufficiale Giudiziario in sede debba procedere all'accertamento, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 492 bis, primo comma, cpc, del pagamento del contributo unificato nella misura prevista d alla legge, e nel caso di omesso o insufficiente pagamento quale Ufficio di …Tribunale dovrà attivarsi per la riscossione del contributo in parola". In aggiunta a tale quesito si chiedeva, inoltre, " nell'ipotesi in cui si ritenga non dovuto il contributo unificato all'atto della presentazione all'Ufficiale Giudiziario dell'istanza di cui all'art. 492 bis, primo comma, cpc, se quest'ultima sia soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, in considerazione della natura resi duale dell'imposta stessa".
La risposta del ministero è nei seguenti termini: "come è noto, l'art. 492-bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) è stato modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1 49 (c.d. riforma Cartabia), disciplinando nei dettagli la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare. In sede di analisi di tale novità normativa, la Direzione Generale degli Affari Interni ha ritenuto che, per l'attività di ricerca beni da pignorare sia dovuto il contributo unificato di euro 43, così come previsto dall'art. 13 comma 1-quinquies d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rimasto immodificato all'esito della novella".
Invero, prima della riforma Cartabia, "al fine di procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare era sempre necessaria l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio giudiziario territorialmente compente ed individuato in base al luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore; per tale ragione, l'istanza prevista dall'art. 492-bis, comma 1, c.p.c., nel testo vigente sino al 17 ottobre 2022, veniva iscritta al Ruolo Generale affari di Volontaria giurisdizione, con la conseguente apertura di apposito fascicolo d'ufficio; a tanto si correlava l'obbligo di versare il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quinquies d.P.R. n. 115/2002, sì che gli adempimenti di verifica dell'effettivo assolvimento del contributo non potevano che spettare alla cancelleria del Tribunale competente".
Grazie alle modifiche apportate, dal d.lgs. n.149/2022, all'art. 492-bis c.p.c., con chiare finalità di semplificazione degli adempimenti a carico dei creditori e di sollievo della giurisdizione, "si è eliminata - prosegue il ministero - la necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva del Presidente del Tribunale alle ricerche di competenza degli U.N.E.P. Pertanto, attualmente gli Uffici N.E.P. sono ordinariamente investiti della richiesta di ricerca senza che ne sia stato previamente interessato il (Presidente del) Tribunale territorialmente competente". Per cui, "in coerenza con la lettera e con la ratio della normativa richiamata, deve concludersi che il controllo di effettivo assolvimento del contributo unificato spetti agli Ufficiali giudiziari, mediante accesso all'area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia; diversamente gli Uffici giudiziari non potrebbero procedere alla verifica ed annullamento e riconciliazione della ricevuta di versamento del contributo unificato, in assenza di un procedimento giudiziario iscritto al ruolo, a cui poter associare il pagamento".
A tal proposito, rammenta ancora via Arenula, "grazie alle funzionalità del PST, gli Avvocati registrati possono assolvere al contributo in questione autogenerando l'avviso di pagamento della somma di € 43,00, ed inserendo i dati delle parti, la causale (ad es. contributo unificato per ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c.) e quant'altro necessario a consentire l'associazione di quel pagamento all'istanza da presentare all'Ufficiale giudiziario; dopo l'esecuzione del pagamento, il portale permette di scaricare non solo una ricevuta in formato xml, ma anche – nella colonna promemoria – una ricevuta in formato pdf, che può essere utilizzata dal creditore istante per dimostrare allo sportello UNEP l'avvenuto pagamento del contributo unificato di che trattasi".
D'altronde, "l'accertamento dell'avvenuto pagamento del contributo unificato, al momento della presentazione dell'istanza di ricerca dei beni da pignorare, non può che essere compiuto preventivamente dagli U.N.E.P., poiché altrimenti vi sarebbero attività di ricerca che sfuggirebbero all'assolvimento dell'onere tributario".
Nondimeno, in caso di omesso versamento del contributo unificato gli ufficiali giudiziari, conclude la circolare, "non potranno rifiutare di ricevere l'istanza, in quanto il mancato pagamento di tale tributo non può determinare il rifiuto dell'atto; piuttosto, al fine di evitare danni erariali, in tali casi gli stessi Uffici NEP dovranno attivare la procedura di recupero, invitando la parte onerata al pagamento, e a seguire (in caso di inottemperanza all'invito) trasmettendo gli atti ad Equitalia giustizia".
Data: 19/08/2024 06:00:00Autore: Redazione