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Condanna in assenza: impugnazione senza formule sacramentali

La Cassazione chiarisce che lo specifico mandato richiesto dalla Riforma Cartabia per impugnare non richiede formule sacramentali



Nella condanna in assenza, lo "specifico mandato" richiesto dalla riforma Cartabia non richiede "formule sacramentali dovendo ricavarsi dal tenore dell'atto la certezza della conoscenza della sentenza pronunciata in assenza e la volontà di impugnare. Lo ha chiarito la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 33122/2024 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato per falsa fatturazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione "stante l'assenza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato nei confronti del quale si era proceduto in assenza".

Da qui il ricorso al Palazzaccio dove l'uomo lamentava che la corte territoriale aveva "erroneamente applicato l'art. 581 cod.proc.pen. come modificato dal d.lgs n. 150 del 2022".

Per la Cassazione, il ricorso è fondato.
"L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022 - si legge in sentenza - ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto ni assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). Nel caso in esame, viene in rilievo li comma 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen., applicabile a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Parma pronunciata ni data successiva a quella di entrata ni vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). Il comma 1-quater riguarda l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. Esso stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore, sia depositato, sempre a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato".

Si tratta di una disposizione normativa, aggiungono i giudici, "che risponde all'evidente ratio - ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie - di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla. Lo scopo manifesto della novella legislativa, come ricorda lo stesso ricorrente,
è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte".

Quanto al requisito dello «specifico mandato», aggiungono infine dalla S.C., "deve ritenersi che esso non richieda formule sacramentali dovendo, in coerenza con la ratio legis, ricavarsi dal tenore dell'atto la certezza della conoscenza della sentenza pronunciata in assenza e la volontà di impugnare".
Per cui, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Data: 29/08/2024 06:00:00
Autore: Redazione