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Ricostituzioni delle prestazioni di esodo

L'INPS detta chiarimenti in ordine alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012


L'INPS con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 è intervenuta per fornire chiarimenti in materia di ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012, e dell'art. 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.

Nello specifico, l'istituto fornisce "ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in oggetto, di rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell'importo".

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione, spiega l'INPS, è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il "Portale prestazioni esodo".

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

La domanda di ricostituzione, precisa l'INPS, deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Data: 23/09/2024 07:00:00
Autore: Redazione