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Reato universale di surrogazione di maternità: profili critici

Il 17 ottobre è entrato in vigore il reato universale di surrogazione di maternità, profili critici di illegittimità costituzionale


Surrogazione di maternità: il nuovo reato universale

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L'Italia è il primo paese al mondo che decide quali condotte sono reato anche in altri Stati.
Nel frattempo i bambini che nascono all'estero da GPA rientrano in Italia e invece del diritto ad essere accuditi come i loro omologhi di tutto il mondo, rischiano di dover "portare le arance ai genitori". Saranno bambini diversi, senza garanzie e diritti degli altri....
Che senso ha tutto questo?
Invece di (oltre a) proibire, non aveva più senso regolare, nell'interesse di tutti (figli, genitori, madre surrogata....), questa delicata situazione, che, per le donne con patologie all'utero e per le famiglie same sex, e' priva di alternative?
Ancora una volta la parola passerà giocoforza agli Avvocati e ai Tribunali...

Rilievi critici: profili di illegittimità Costituzionale e famiglie arcobaleno

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Dunque...tanto tuonò che piovve....! E' stato approvato il disegno di legge che introduce il reato di maternità surrogata estendendo l'articolo 12 L. 40/04 che già prevedeva il divieto - fino a due anni di reclusione e 1 milione di euro di multa - anche alle coppie che ricorrono a questa pratica all'estero dove e' consentita.
Vengono colpite in primis le famiglie arcobaleno, cioè le coppie dello stesso sesso che hanno come unica alternativa quella di ricorrere al contributo di una gestante per realizzare il proprio progetto riproduttivo.
La norma e' sicuramente in odore di incostituzionalità:
a. viola il principio della doppia incriminazione necessaria a configurare un reato commesso all'estero;
b. non consente la realizzazione di un diritto fondamentale della persona alla costituzione di una famiglia a prescindere dalla propria condizione personale;
c. ha un contenuto evidentemente discriminatorio sia per i genitori che per i nati, fondato sulla specifica condizione di questi (personale, sociale e/o di salute).

Profili di effettività della norma e discriminazione tra figli

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La perseguibilità del reato, di fatto, e' solo nei confronti delle coppie arcobaleno maschili posto che una coppia eterosessuale che realizzi la pratica all'estero nel rispetto della legge di quel paese non potra' neppure essere individuata (nel certificato di nascita in nessuna legislazione e' prevista l'indicazione della madre surrogata, comparendo indicati solo i genitori di intenzione) se non all'esito di una rogatoria internazionale.
Coloro che vengono colpiti, al di là di un supposto effetto di deterrenza, nei fatti nulli, in primo luogo sono i bambini che nascono perche' se l'introduzione della norma non dissuaderà di certo le coppie che non hanno altra possibilità dal ricorso alla metodica all'estero, si introduce soltanto un divieto senza prevedere nessun tipo di regolamentazione per tutelare i bambini già nati o che nasceranno da questa tecnica e torneranno in Italia, paese che li priverà giuridicamente di uno dei genitori.

Conclusioni

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E allora in estrema sintesi: più che una legge a tutela delle donne (straniere residenti all'estero...), si tratta di un manifesto contro le nuove famiglie che colpisce in primis i minori, che di fatto introduce, dopo la abolizione della discriminazione verso i figli illegittimi, adulterini, incestuosi (sul presupposto che non aveva senso che ricadessero sui figli le colpe dei padri...), viene introdotta una nuova forma di discriminazione: quella dei figli nati con l'uso della tecnologia.


Avv Prof. Gianni Baldini
Direttore Fondazione PMA ITALIA,
Direttore Scuola Specializzazione AMI
Data: 22/10/2024 11:00:00
Autore: Gianni Baldini