La Consulta dice no a ingiustificati privilegi
La Corte ricorda che la Costituzione non tollera trattamenti di favore che si risolvono in ingiustificati privilegi
Il giudice rimettente, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del TrentinoAlto Adige, aveva censurato queste disposizioni ritenendole in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in particolare nella parte in cui, anche in conflitto con l'art. 31 Cost., escludono dalla suddetta esenzione solo l'ipotesi in cui il coniuge del richiedente il permesso di costruire abbia già la disponibilità di un altro alloggio familiare nel territorio provinciale e non anche quella in cui in tale situazione si trovi il convivente di fatto del richiedente stesso.
La Corte ha evidenziato che una delle funzioni del contributo di costruzione è quella di compensare la collettività del costo che, in termini di maggior carico urbanistico, l'edificazione determina in capo alla stessa. Quindi, ha osservato che l'esenzione censurata, che costituisce «una deroga all'obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione», esonera chi costruisce dalla esternalità negativa che questi, tramite gli oneri di urbanizzazione, determina a carico della collettività, facendone ricadere il costo «sulla fiscalità generale», «senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale». Peraltro, ha aggiunto la Corte, «il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilità dell'aspirante al beneficio, che non è difatti limitato alle sole persone meno abbienti», facendo così emergere profili di irragionevolezza «anche in riferimento alla mancata esclusione» dall'esenzione dei conviventi di fatto che versano nella medesima situazione dei coniugi.
Gli evidenziati vulnera, ha tuttavia concluso la Corte, potrebbero essere sanati mediante molteplici modalità, «implicando interventi di sistema» su un complesso quadro normativo, che, pertanto, sono «rimessi in prima battuta alla discrezionalità del legislatore provinciale». Ha quindi dichiarato la questione, ma solo per questo motivo, inammissibile, al contempo però richiamando seriamente il legislatore provinciale a «provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica» della disciplina delle esenzioni dal contributo di costruzione.
Data: 21/11/2024 23:00:00Autore: Redazione