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medico strutturato: autonomo onere assicurativo per la sola ipotesi di colpa grave

Il medico strutturato non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi assicurare "per colpa grave" all'esclusivo fine "di garantire efficacia all'azione di rivalsa" promossa nei suoi confronti


La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. sollevata dal Tribunale Ordinario di Palermo - sezione terza penale, con ordinanza n. 177/2004 effettua, in linea con la precedente sentenza n. 182/2023, unimportante intervento esplicativo in ordine agli obblighi assicurativi delpersonale sanitario, chiarendo che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti, rispondendo nel caso di colpa lieve, colpa grave o dolo la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga.

L'obbligo assicurativo di talisanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la Corte, dovendoquesti ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo fine di garantire "efficacia all'azione di rivalsa esperita dalla struttura che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi".

La Corte affronta, in viaincidentale, il tema della responsabilità professionale degli esercenti laprofessione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a carico degli stessialla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n. 24 del 2017 (cd.Legge Gelli – Bianco).

Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciatidall'infradescritta legge viene innanzitutto delineata la natura della responsabilitàcivile connessa alle prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale" (da parte delle "strutture sanitarie" che "nell'adempimento dellapropria obbligazione si avvalgono dell'opera di esercenti la professione sanitaria") ed in "extracontrattuale" (da parte dell'"esercente la libera professione" che "operanell'ambito di una struttura" ma che "non abbia agito nell'adempimentodi una obbligazione contrattuale assunta col paziente").

In quest'ambito si innestano gli obblighiassicurativi previsti dall'art. 10 della legge 24/2017 conriferimento a tre categorie di soggetti:

A) Strutture Sanitarie

Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizzeassicurative (o di adottare "analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "siada fatto proprio" (ad esempio "carenze organizzative") "sia dafatto altrui" in riferimento ai "prestatori d'opera" di cui siavvalgono.

B) Medici Liberi Professionisti

La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non èinserita in una "organizzazione complessa eterodiretta", governando inmodo "personale" e "autonomo" il rischio, deve assicurarsi, atutela del cliente, "autonomamente".

C) Medici strutturati

Venendo ora ad analizzare gli obblighi assicurativi propridei medici strutturati, la Corte sottolinea come gli stessi "non hannoalcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso ipazienti" essendo la relativa responsabilità coperta dall'assicurazione(o analoga misura) della struttura sanitaria, dovendo, semmai, questi ultimistipulare, "con oneri a proprio carico", una polizza di assicurazione "per colpa grave" alfine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilitàamministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dallastruttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Cortedei Conti".

Conseguentemente si esclude l'"azione diretta" daparte del danneggiato "nei confronti dell'assicuratore obbligatorio delmedico strutturato" per la chiara ragione che essa "copre debiti delmedico" legati all'esercizio di azioni "di rivalsa e responsabilitàamministrativa" (successive all'esperimento vittorioso delle azioni risarcitorieda parte del danneggiato) estranee in quanto tali all'interesse delpaziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei confronti dellaCompagnia.

Parimenti esclusa risulta la "chiamata in giudizio" daparte dello stesso medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato)della Compagnia, dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azionieventualmente esercitate in altro e successivo procedimento e non dallarichiesta risarcitoria del danno formulata dal paziente.

Data: 25/11/2024 11:00:00
Autore: Diego Ferraro e Sonia Coppola