Tassi usurari nel mutuo: vittoria del consumatore
Ha così ridotto sensibilmente il debito di un consumatore che aveva ottenuto un prestito personale da una nota società finanziaria.
Il fatto
Un consumatore stipulava con una nota società finanziaria un contratto di mutuo per l'importo di € 56.000,00, da restituire in 120 rate mensili di € 695,10. Il totale da restituire ammontava a € 83.412,00, di cui € 21.989,00 per interessi e € 5.423,00 per assicurazione, oltre alla sorte capitale.
L'incidenza del costo della vita ha portato detto consumatore a non poter pagare regolarmente le rate del mutuo scadute, così accumulando una serie di rate sulle quali – come previsto dal contratto – venivano applicati gli interessi di mora. Ciò fino a quando la Banca, notificando il decreto ingiuntivo, richiedeva al mutuatario il pagamento di tutte le rate scadute oltre al residuo dovuto; il tutto maggiorato degli interessi di mora.
Avverso il decreto ingiuntivo, il mutuatario, assistito dallo studio legale dello scrivente, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Brindisi.
Il ricorrente ha contestato l'usurarietà e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali che prevedevano:
- Pagamento immediato delle rate scadute e impagate;
- Capitalizzazione del capitale residuo con una penale;
- Applicazione di un tasso di mora del 14,60% annuo;
- Un'ulteriore indennità del 10% calcolata sulle rate scadute e impagate.
Secondo l'attore, la combinazione di queste condizioni generava un tasso complessivo superiore al tasso soglia del 19,3625% stabilito per il periodo gennaio-marzo 2013 (crediti personali), in violazione della legge antiusura (L. 108/1996) e dell'art. 1815 c.c., che prevede la nullità degli interessi usurari.
Il consulente tecnico d'ufficio ha confermato le contestazioni, calcolando un TAEG effettivo del 129,408%, includendo i costi assicurativi e le penali contrattuali. Questo dato ha confermato il carattere usurario delle condizioni contrattuali imposte dalla società finanziaria.
La decisione del Tribunale
Con sentenza del 17 settembre 2024, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato l'usurarietà degli interessi moratori. Il giudice ha osservato che gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura, come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020).
Il superamento del tasso soglia comporta la nullità degli interessi di mora e delle clausole contrattuali che prevedono costi legati al ritardo nei pagamenti. Pur riconoscendo la validità degli interessi corrispettivi al tasso del 6,95%, il Tribunale ha ritenuto che la somma dei costi legati al ritardo (inclusi quelli per polizze assicurative e istruttoria) portasse il TAEG oltre il limite consentito.
Questo approccio è coerente con l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte (Cass. Civ., S.U., n. 19597/2020), secondo cui la disciplina antiusura si estende a ogni somma pattuita nel contratto, anche in relazione a inadempimenti o ritardi.
In particolare, il Giudice ha valutato le risultante dell'accertamento tecnico contabile secondo cui il TAEG calcolato dalla CTU ha superato ampiamente il tasso soglia del 19,3625% applicabile nel periodo di riferimento.
Dunque ha dichiarato l'usurarietà degli interessi moratori, sottolineando che la nullità riguarda esclusivamente le clausole contrattuali inerenti ai ritardi e ai relativi costi ed è indipendente dalla validità degli interessi corrispettivi, che nel caso di specie erano stati fissati nei limiti previsti dalla legge.
La sentenza contribuisce a riequilibrare il rapporto tra consumatore e istituto finanziario, eliminando le clausole vessatorie che avrebbero potuto danneggiare gravemente la posizione del mutuatario, soprattutto in caso di difficoltà economiche o ritardi nei pagamenti.
Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale
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