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Foto di minori sui social: cosa fare se non si è d'accordo

Irrilevante che ci sia l'affido condiviso. È sempre necessario il consenso di entrambi i genitori


Cosa succede di solito

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Molti di noi danno per scontata la possibilità di pubblicare in rete le immagini dei propri figli. Spesso lo facciamo ingenuamente, presi dalla voglia di condividere un momento di gioia quale può essere un compleanno, piuttosto che orgogliosi di questo e quel risultato ottenuto dai nostri ragazzi a scuola o nello sport. Ma è proprio così?

La norma

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L'immagine – e quindi la fotografia – è un dato personale, perché rende identificabile una persona fisica. In quanto tale è quindi soggetta alla legge sulla privacy. Questa prevede che, per il trattamento di un dato personale di un minore di anni 14, sia necessario il consenso di entrambi i genitori, anche se non più conviventi, ovvero separati o divorziati.

Casi concreti

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Con il provvedimento numero 10076481 del 13 novembre 2024, il Garante della privacy ha sanzionato un papà per aver pubblicato su un social network la fotografia del figlio senza il consenso della sua ex moglie, madre del minore di anni 14. A sua discolpa l'uomo ha dichiarato:

Le argomentazioni sono state ritenute prive di pregio giacché il soggetto era identificabile, e perché a nulla rileva l'istituto dell'affido condiviso. Infatti, la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di anni 14 richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori, in quanto si tratta di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione e che ha ad oggetto il trattamento di dati personali.

In precedenza, in analoga circostanza, una donna che aveva rimosso tardivamente le foto è stata condannata a risarcire la somma di 5 mila euro, poiché questa tipologia di pubblicazione configura una lesione alla riservatezza dei minori che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché nell'articolo 10 del codice civile e nell'articolo 2 della Costituzione (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443).

La sanzione

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Ai fini della quantificazione della sanzione sono rilevanti più fattori: eventuali precedenti violazioni dell'autore; la durata dell'esposizione e, quindi, la cancellazione dell'immagine a semplice richiesta dell'avente diritto; la portata dell'esposizione, potendosi ritenere maggiormente dannosa la condivisione in modalità "pubblica".

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

Data: 06/12/2024 06:00:00
Autore: Andrea Pedicone