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IL DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO COMPARTO SANITA'

Spetta il riposo compensativo o in alternativa il pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione straordinaria festiva dopo aver lavorato nelle festività infrasettimanali
LA QUAESTIO IURS
La questione giuridica che ancora oggi - dopo innumerevoli statuizioni sul punto - e che coinvolge le Corti territoriali di tutta Italia e la stessa Suprema Corte è il mancato riconoscimento ai professionisti sanitari del comparto sanità della possibilità di vedersi riconosciuto il diritto ad avere la maggiorazione oraria prevista dalla normativa contrattuale in caso di giorno lavorato festivo che cade all'interno della settimana, una questione che si pensava fosse stata risolta ma che invece ancora oggi ha le sue pronunce soprattutto territoriali.

Molte aziende sanitarie interpretano l'articolo contrattuale sul punto, in modalità distorta o comunque non del tutto costituzionalmente orientata, ovvero, svantaggiosa nei confronti dei lavoratori e a solo vantaggio delle stesse aziende, un caso su tutti, una azienda ospedaliera del nord Italia che, riconosce ai propri dipendenti l'applicazione dell'art. 9 e/o 106 del CCNL comparto sanità e quindi riconoscendo al lavoratore turnista il pagamento delle ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale con la maggiorazione oraria del 30% se il turno prestato ricade nei turni antimeridiani, e del 50% se si effettua nei turni notturni.
La stesse ore lavorate però, vengono arbitrariamente decurtate dal monte ore totale per una erronea interpretazione di un parere ARAN CSAN 149, parere che per altro è abbastanza chiaro nell'indicare i soli casi nei quali tale decurtazione avrebbe un senso giuridico-amministrativo, basta infatti leggere il titolo del parere "Qual è la corretta modalità di applicazione della disposizione contrattuale dell'art. 106, comma 5 del CCNL comparto sanità 2019-2021, nel caso in cui il servizio prestato del personale turnista nella giornata festiva, individuata nella programmazione mensile dei turni, concorra al conseguimento del debito orario mensile?" ...omissis...Quanto sopra è applicabile ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito.
Ad litteram infatti, è del tutto evidente che il parere riguarda i soli casi nei quali il lavoratore sia già in debito orario ancora prima di lavorare nella giornata festiva infrasettimanale e di conseguenza il monte ore mensile contrattualmente previsto sarebbe in ogni caso minore rispetto quello che avrebbe dovuto svolgere da contratto. Il sintagma "concorra" ha infatti una sua specifica valenza, ovvero, concorre a far si che l'orario mensile previsto non sia stato raggiunto e comunque non completato, ma solo in questi casi, se invece il lavoratore è in regola con le ore mensili da lavorare nessuna decurtazione può essere fatta e rimane quindi la scelta del lavoratore se usufruire del riposo compensativo oppure avere il pagamento delle ore con la maggiorazione prevista.
L'azienda invece, sebbene il lavoratore turnista sia perfettamente in regola con le ore di lavoro mensili da svolgere o svolte e quindi in assenza assoluta di qualsivoglia debito orario, decurta le ore svolte nella giornata festiva infrasettimanale dal monte ore mensile totale, aggravando così il lavoratore di un ammanco orario che nell'arco di due o tre mesi porterebbe ad un debito orario totale che sfiora a volte anche 40 o 50 ore, tutte ore poi che dovranno essere recuperate nei mesi successivi, ovvero, decurtate dal cedolino stipendiale.
Una evidente incongruenza che va a discapito solo del lavoratore turnista costretto a svolgere le ore di lavoro - poiché da turno ciclico - anche nelle giornate festive infrasettimanali quando tutti gli altri lavoratori possono invece rimanere tranquillamente a casa.

LA NORMATIVA CONTRATTUALE DEL COMPARTO SANITA'
La normativa contrattuale sul punto, rinvenibile negli art. 9 del CCNL integrativo del 7-4-1999 e nell'art. 106, comma 5 del CCNL 2019-21 comparto sanità, esplicita in modo chiaro ed esaustivo come debba essere applicata e non è mai stata cambiata nella sua struttura originaria, ma solo integrata dal CCNL 2019-21 con l'aggiunta della banca delle ore, infatti l'art. 9 CCNL 1999 così recitava "Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Mentre al comma 5 dell'art. 106 si legge "5. ...omissis...L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);

c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore).
Non sembrano quindi manifestarsi dubbi in merito al fatto che è una libera scleta del lavoratore quella di optare



Data: 12/12/2024 11:00:00
Autore: Carlo Pisaniello