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Minaccia aggravata con taser

La Cassazione chiarisce la procedibilità d'ufficio in ordine al reato di minaccia aggravata


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45790/2024, ha chiarito un punto cruciale sulla procedibilità d'ufficio del reato di minaccia aggravata, affrontando una controversia legata all'uso di dispositivi come il Taser, qualificato come arma comune da sparo. Questa decisione segna un momento importante nella definizione dei confini della procedibilità penale, in particolare alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022.

La questione della qualificazione del taser come arma

Il caso trae origine da un procedimento presso il Tribunale di Bergamo, dove il GIP aveva dichiarato il "non doversi procedere" nei confronti dell'imputato per mancanza di querela. La vicenda riguardava una presunta minaccia aggravata dall'uso di un Taser, un dispositivo che, lanciando piccoli dardi in grado di scaricare energia elettrica, è stato qualificato come arma comune da sparo.


Pur riconoscendo la qualificazione giuridica del fatto secondo l'impostazione accusatoria, il GIP aveva ritenuto che il reato fosse procedibile solo a querela di parte. Questo assunto, però, è stato contestato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, il quale ha sottolineato che, in presenza di una circostanza aggravante come l'uso di un'arma, il reato avrebbe dovuto essere procedibile d'ufficio.

La procedibilità d'ufficio: un principio ribadito

Accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, la Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione del GIP, ribadendo principi fondamentali:

Qualificazione del Taser come arma

La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che qualificano il Taser come arma comune da sparo. Questa qualificazione è determinante per stabilire la natura aggravata della minaccia, rendendo evidente che il dispositivo non può essere considerato un oggetto innocuo, ma un mezzo capace di causare danno alla persona.

Procedibilità d'ufficio in presenza di aggravanti

Secondo l'art. 612, comma 2, c.p., la minaccia è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 339 c.p., tra cui l'uso di un'arma. La Corte ha ribadito che questo principio rimane valido anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, che hanno semplificato alcuni aspetti della procedibilità.

Errore interpretativo del GIP

La Corte ha evidenziato l'erronea interpretazione del GIP, che non aveva colto come la presenza di un'aggravante escludesse la necessità della querela, rendendo il reato automaticamente procedibile d'ufficio.

La correzione di un errore interpretativo

Con questa pronuncia, la Cassazione ha corretto un errore interpretativo, rafforzando il principio per cui l'utilizzo di un'arma, anche non convenzionale come il Taser, eleva automaticamente il reato di minaccia a un livello di gravità tale da richiedere la procedibilità d'ufficio.
Data: 22/12/2024 06:00:00
Autore: Redazione