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Divisione ereditaria e riduzione: autonomia e diversità

La Corte d'appello di L'Aquila ha affrontato una complessa vicenda successoria affermando principi importanti



La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 1045/2024 (sotto allegata), ha affrontato una complessa vicenda successoria riguardante la divisione dell'asse ereditario del de cuius, deceduto il 20 giugno 2011, lasciando due figli e disponendo un testamento olografo pubblicato il 5 giugno 2016.

La vicenda giuridica

Il fratello citava in giudizio l'altro davanti al Tribunale di Avezzano, chiedendo la collazione di una donazione indiretta e di ulteriori donazioni successive, al fine di procedere alla divisione dell'asse ereditario.

Il convenuto contestava la richiesta di collazione, sostenendo di aver acquistato la nuda proprietà di un immobile con fondi propri, e presentava una domanda di riduzione per lesione di legittima.

Decisione di primo grado

Il Tribunale di Avezzano in primo grado ha dichiarato aperta la successione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi, accertando il diritto di un legatario a ricevere determinati beni.

Ha rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dal convenuto e, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha proceduto alla divisione del residuo asse ereditario, prevedendo un conguaglio di €2.197,00 oltre interessi legali.

Impugnazione in appello

Il fratello convenuto ha impugnato la sentenza, contestando l'obbligo di collazione dell'immobile acquistato nel 1978 e la valutazione delle donazioni del 1991. Ha inoltre reiterato la domanda di riduzione per lesione di legittima.

La decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'immobile acquistato nel 1978 costituisse una donazione indiretta soggetta a collazione, in quanto l'acquisto era avvenuto con fondi del de cuius. Ha inoltre valutato correttamente le donazioni del 1991 e rigettato la domanda di riduzione per lesione di legittima, non ravvisando alcuna lesione delle quote di riserva. Evidenziando l'importanza della collazione nelle successioni ereditarie, in particolare riguardo alle donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius, la Corte ha ribadito che, ai fini della divisione ereditaria, devono essere considerate tutte le liberalità compiute dal defunto, al fine di garantire una equa ripartizione tra gli eredi.

Data: 07/01/2025 06:00:00
Autore: Redazione