L'affidamento dei minori ai servizi sociali
L'affidamento ai servizi sociali
L'affidamento ai Servizi da parte del giudice della separazione o del divorzio è divenuta prassi frequente.
Al Servizio viene attribuito, nella maggior parte dei casi, un potere indeterminato ed ampio che spazia dal sostegno ai genitori e controllo della situazione familiare, al compito di far rispettare le indicazioni stabilite dal Tribunale per lo svolgimento di una mediazione, all'attuazione delle modalità di visita stabilite dal Tribunale o persino da stabilire da parte dello stesso servizio fino ad arrivare all'attribuzione vera e propria dell'esercizio della responsabilità genitoriale, relativamente alle scelte sull'educazione, istruzione e salute.
In ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune "voce" dell'affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici ed atipici a tutela del minore, l'affidamento ai servizi sociali, costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare.
Interventi in favore del minore
Qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi:
a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalita' di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nonche' con la finalita' di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child";
b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorche', rilevata l'incapacita' totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilita' genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilita') viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione.
Tipologie di affidamento ai servizi sociali
Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilita' genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilita' genitoriale", in quanto:
a) "nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore", tipologia di "affidamento" ai servizi, che "e' piu' corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilita' genitoriale", ne' essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che "il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere i piu' rapidi possibili";
b) nel secondo caso, invece, "il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilita' genitoriale" e "costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare cosicche' "deve essere giustificato dalla necessita' di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno gia' svolti in favore della genitorialita'", presupponendo l'adozione di questo provvedimento "la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale" e dovendo i contenuti del provvedimento "essere conformati al principio di proporzionalita' tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito", con adeguata vigilanza sull'operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessita', che "i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilita' genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi e' persona diversa da i genitori", oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si e' poi evidenziato che "cio' tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilita' genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilita' genitoriale", apparendo piu' corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso piu' appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto.
I chiarimenti della Cassazione
La Cassazione, con ord. 32290/2023, fa chiarezza sul regime di assegnazione della prole minore ai servizi sociali individuando una linea di continuità tra quanto specificamente previsto dalla Riforma Cartabia a partire dal 28 febbraio scorso e quanto invece desumibile dal regime precedente. Affermando che anche prima dell'inserimento dell'articolo 5-bis nella legge n. 184 del 1983, da parte del Dlgs n. 149 del 2022, il "mandato di vigilanza e di supporto" va distinto dalla diversa ipotesi di affidamento ai servizi a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. In questo secondo caso i compiti dei servizi sociali devono essere descritti specificamente, in quanto essi non possono svolgere funzioni tipiche dei genitori se non chiaramente individuate nel provvedimento limitativo.
Per la Prima sezione civile anche nel regime precedente la riforma, dunque, ove sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
Nel primo caso, prosegue la decisione, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. Questa tipologia di "affidamento" ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali. Si richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.
Nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. E siccome costituisce una "ingerenza nella vita privata e familiare" (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021) allora "deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità".
L'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. Mentre i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi.
Pertanto, si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'articolo 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori. Infatti, i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo. Deve dunque essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si possono varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale", apparendo più corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto". Orbene, nella specie, si deve ritenere che il regime di affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di residenza, con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione della madre e regolamentazione del regime di visita del padre, si configuri come un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, ai quali si sono contestualmente attribuiti compiti di accertamento e compiti ausiliari ex art 68 cpc.
Data: 09/01/2025 06:00:00Autore: Matteo Santini