Rescissione del processo e nomina difensore di fiducia
La sentenza n. 42889/2024 (sotto allegata) della Corte di Cassazione penale ha affrontato una questione delicata riguardante la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., chiarendo i limiti e i presupposti per l'accoglimento di tale rimedio straordinario. Vediamo i dettagli della vicenda e le motivazioni della Corte.
I fatti
Il procedimento trae origine dal rigetto, da parte della Corte d'appello di Brescia, della richiesta di rescissione del giudicato avanzata da un imputato. Quest'ultimo era stato condannato, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Cremona del 25 giugno 2021, a due anni di reclusione e una multa di 927 euro per il reato di furto aggravato.
La difesa ha sostenuto che l'uomo non aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, nonostante avesse eletto domicilio presso un parente e nominato un difensore di fiducia. Tuttavia, il difensore originario rinunciò al mandato, venendo sostituito da un difensore d'ufficio che non ebbe mai contatti con l'imputato. La difesa ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali, sottolineando che la mera conoscenza del procedimento, senza adeguata comunicazione dell'esercizio dell'azione penale, non può essere considerata sufficiente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, sottolineando che la richiesta si basava su argomentazioni generiche e non autosufficienti.
Ricostruzione giuridicaLa Corte ha richiamato l'art. 629-bis c.p.p., nella versione applicabile ratione temporis, che consente la rescissione del giudicato nei casi in cui l'imputato dimostri un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Tuttavia, la norma va interpretata alla luce dell'art. 420-bis c.p.p., secondo cui l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici di conoscenza del procedimento.
Secondo la giurisprudenza consolidata, tali elementi implicano che l'imputato abbia una responsabilità di diligenza minima per mantenere contatti con il difensore e monitorare lo sviluppo del processo.
Valutazione del caso specificoNel caso in esame, la Corte ha evidenziato che:
- Dopo l'elezione di domicilio presso lo zio, l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata comunicazione con il parente.
- La difesa non ha dimostrato l'impossibilità di mantenere contatti con il domicilio eletto, neanche per via telefonica.
- I brevi periodi di detenzione del Sahnoui non giustificavano l'inerzia nella gestione della propria situazione processuale.
La Corte ha concluso che il ricorrente non versava in una situazione di incolpevole ignoranza, in quanto con un minimo di diligenza avrebbe potuto acquisire informazioni sul processo a suo carico.
Alla luce di tali considerazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Rilevanza giurisprudenziale
La sentenza ribadisce l'importanza della diligenza dell'imputato nel monitorare il proprio procedimento, delineando chiaramente i limiti entro cui è possibile invocare la rescissione del giudicato. Questo orientamento si pone in continuità con precedenti significativi, come la sentenza delle Sezioni Unite n. 23948/2020, e rappresenta un ulteriore tassello nella definizione della portata applicativa dell'art. 629-bis c.p.p.
Data: 13/01/2025 07:00:00Autore: Redazione