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Omologazione e approvazione non sono equipollenti

Molti giudici confermano la mancata omologazione e l'inesistenza del certificato OM00308BET
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Prima di affrontare le osservazioni relative alla legittimità dello strumento di misura "etilometro" e quindi della attendibilità delle misurazioni dallo stesso derivate, occorre partire dalla definizione di metrologia legale per comprendere appieno ciò di cui si dirà nel prosieguo.

La metrologia legale

La metrologia (c.d. metrologia scientifica) è quella branca della fisica che si occupa della misurazione delle grandezze fisiche.

La metrologia legale invece è quella disciplina che regolamenta le caratteristiche, il funzionamento e la natura strutturale degli strumenti di misura che vengono utilizzati.

La funzione dell'intera disciplina è la tutela della fede pubblica anche sugli scambi commerciali, garantendo così che gli utenti/consumatori possano fare affidamento sulla correttezza delle misurazioni effettuate.

La normativa fondamentale delle leggi metriche del 1890 e sue successive modifiche è il principio fondamentale espresso dall'art. 11 del Testo Unico che recita: "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali", così definendo il principio di legalità in materia di pesi e misure.

In ogni caso, le previsioni di cui al cit. art. 11 riguardano tutti gli strumenti di misura, compresi quelli non utilizzati nelle attività di carattere commerciale ma che comunque, a seguito del risultato della loro misurazione, vanno a incidere nella sfera giuridica del cittadino.

Lo strumento di misura denominato "etilometro" ai sensi della normativa vigente, cui si dirà di seguito, può ritenersi legale solo se:

- ha ottenuto l'omologazione che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).

- è stato sottoposto a verifiche e prove periodiche secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti – Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della Sanita', prima della immissione in uso e periodicamente revisionato (Decreto Ministeriale 22.05.1990 n.196 art.3).

Si svolgono di seguito e nello specifico, in fatto ed in diritto, alcune osservazioni.

Il difetto di omologa: l'inesistenza del decreto di omologa

L'omologa è il provvedimento amministrativo che consente la riproduzione, in serie, di un prototipo.

Molte sentenze di merito hanno accertato che molti etilometri non sono omologati.

Ma andiamo con ordine.

L'articolo 45, comma VI°, del Codice della Strada statuisce che: "... nel regolamento sono precisati...i mezzi tecnici.... atti al rilevamento automatico delle norme alla circolazione...che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici...Nello stesso regolamento sona precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.'

In ossequio a detto disposto l'articolo 192 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada delinea l'iter dell'omologazione di codesti strumenti precisando che, all'uopo, sono necessarie:

a) una domanda in carta legale presentata al Ministero dei Lavori Pubblici al Dipartimento denominato Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

b) una relazione tecnica di corredo;

c) certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati che illustrano le prove ed i risultati ai quali l'etilometro è stato sottoposto;

d) ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza del prodotto;

e) due prototipi (uno dei quali resterà presso l'Ispettorato Ministeriale).

Successivamente a tale iter, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (quale Dipartimento del Ministero dei Lavori pubblici) "...ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano data esito favorevole ...".

L'articolo 379 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, completa il percorso in esame statuendo, al suo 5° comma, che: "...gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano".

Il 6° comma del medesimo articolo aggiunge che: "La Direzione centrale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), rispondono ai requisiti."

L'omologa dello strumento compete da un lato alla "Direzione centrale della M.c.t.c." (art. 379 comma 6° cit.) e dall'altro all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale (quale Dipartimento del Ministero dei Lavori pubblici) che "...ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole..." (art. 192 cit. comma 11°).

L'omologa quindi, stando alla lettera della norma, dovrebbe provenire sia dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione (di concerto con quello della salute - art. 379 cit.) sia dal Ministero dei Lavori Pubblici (art. 192 cit. comma II°) e passare attraverso previa esplicita approvazione dei rispettivi Dipartimenti preposti:

a) Dipartimento Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (Ministero dei Lavori Pubblici art.192 cit. comma 11°);

b) Dipartimento Direzione centrale della M.c.t.c. (Ministro dei trasporti e della navigazione - articolo 379 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada).

Si precisa che la sentenza Cass. Civ. 18.04.2024 n. 10505 ha stabilito: "Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).

Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo".

Alcuna norma secondaria può dunque legittimare lo svolgimento di quella attività amministrativa di mera approvazione degli autovelox in evidente ravvisata gravissima e insanabile violazione della normativa primaria già vigente e imposta in materia di strumenti metrici legali.

Nonostante le chiare previsioni normative e di buon senso tecnico, nessuna regolare omologazione è mai stata fornita dall'Amministrazione anzi la sentenza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18.04.2024 la troviamo oggi in ottima e numerosa compagnia di numerose decisioni di legittimità e di merito che confermano che l'autovelox Velocar Red&Speed EVO è una apparecchiatura non omologata!

Si richiama Corte di Cassazione n. 10833/2022 e Corte di Cassazione n. 13645/2022.

Ed ancora Giudice di Pace di Padova sentenza n. 1731/2018 del 22.11.2018, sempre apparecchio Velocar Red&Speed EVO così precisa: "Nel caso di specie, quindi gli accertamenti risultano essere stati effettuati da apparecchiatura priva di valida omologazione: difetta quindi una condizione di legittimità del procedimento di accertamento della violazione ovvero l'accertata conformità dell'apparecchiatura alle disposizioni del cds, che si riverbera come vizio dell'intera procedura amministrativa sanzionatoria" (cfr. Tribunale di Padova, sentenza n. 1152/2024; sentenza n. 249/2021 Giudice di Pace di Faenza; sentenza n. 885/2024 Tribunale di Ravenna; sentenza n. 1441/2022 Tribunale di Ravenna; sentenza n. 247/2024 Giudice di Pace di Gaeta; sentenza Giudice di Pace di Verona R.G. 2435/2023 datata 07.06.2024).

Nei vari libretti esaminati dalle sentenze citate di seguito, vi è un'apparente omologa ma in realtà si tratta di "Determina Dirigenziale" firmata dal dirigente del C.S.R.P.A.D. (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi) che è sì un organo del Ministero dei Trasporti ma, in seno a codesto Ministero, è il soggetto deputato, per legge (articolo 379 camma 6° reg. att. cit.) "...alle verifiche e prove...", sull'etilometro che richiede di essere omologato ma non è certo l'Organo cui compete il rilascio ufficiale dell'omologazione.

L'omologazione dell'apparecchio è, dunque, condizione necessaria non solo ai fini della validità dell'accertamento, ma anche ai fini della utilizzabilità dello strumento stesso; nel caso di specie, si ripete, non esiste alcuna omologazione.

La mancata omologazione dell'etilometro utilizzato in alcuni accertamenti è stata rilevata già alcuni anni fa dal giudice di pace di Verona, nella sentenza n. 2082/2021 depositata in data 8 febbraio 2022 (sotto allegata) patrocinata dallo scrivente.

In detta sentenza il Giudice Avv. Franco Guidoni esamina dettagliatamente la perizia del consulente Giorgio Marcon e così precisa al punto 4.1 di pag. 3 e seguenti: "Invero, per quanto possa risultare incredibile (ma vero purtroppo!!) non esiste alcun provvedimento di intervenuta omologazione dell'etilometro Drager MK III 7110 non essendo mai stata rivolta al MISE (Ministero dello sviluppo Economico) alcuna specifica richiesta da parte della casa costruttrice germanica.Per tale apparecchiatura infatti vi è un provvedimento di mera approvazione rilasciato dal MIt/CSRPAD che sono semplicemente laboratori si analisi e niente altro (vedi pag 17 dell'all .C)".

L'omologazione di uno strumento di misura in generale non è solo un atto amministrativo, ma rappresenta la garanzia del corretto suo funzionamento e manutenzione con corrispondenza a norme specifiche sia che esse siano Italiane, Europee o Internazionali per poterlo poi commercializzare e utilizzare, come evidenziato nelle valutazioni e prove riportate nella dispensa raccolta in Allegato A.

"...L'etilometro Dragher MK 7110 non risponde ad alcun requisito di omologazione la sua unità di misura è pure un requisito sconosciuto che solo il produttore ha adottato per dare un rilievo di misurazione di una entità (l'aroma dell'alcol) invero affetto da una molteplicità di variabili sconosciute…".

Sul punto si richiama inoltre la dettagliata ricostruzione del Giudice Nadia Butteli nella sentenza del Tribunale di Bologna n. 1088 del 20/05/2020 (sotto allegata) che, proprio esaminando una perizia del consulente Giorgio Marcon ha accertato che non esiste una omologazione dell'Etilometro Dragher MK 7110 e così precisato: il consulente ha evidenziato che la richiesta di omologazione viene chiesta dalla società Dräger tedesca, attraverso una mandataria italiana che si chiama Drager Italiana S.p.a. di Corsico. La Dräger tedesca in realtà (……….) è l'unica intestataria di questa omologazione. E ha una denominazione (……) OM000308ET". Dagli accertamenti svolti dal perito è risultato che la Dräger Italiana S.p.a. avanzava le proprie richieste di omologazione al Ministero dei Trasporti utilizzando la partita IVA di altra società ovvero la Dräger Medical s.p.s., pertanto "la Dräger Italiana utilizzava la partita iva di un'altra società e faceva la mandataria senza essere esistente come società." In definitiva, Dräger Italiana s.p.a. ha utilizzato la partita IVA di una diversa società - la Dräger Mediacal - per commercializzare gli etilometri Drager 7110 MKIII utilizzando l'omologazione della società Sicherherstechnik Gmbh di Lubecca (a cui peraltro è intestato il libretto metrologico).

Detto improprio utilizzo si ricava altresì dalla dichiarazione di conformità di questa società, giacché viene riportata non più la sigla di omologazione OM00308ET, ma quella OM0038BET, dove viene aggiunta una "B".

….Sul punto, risulta evidente la violazione della normativa attuativa e, di riflesso, sull'assenza di omologazione, posto che nella perizia ha allegato la risposta del ministero delle infrastrutture e trasporti ad un interpello, ove si precisa "l'omologazione OM0038BET non esiste e viene confusa con la precedente. Non sono presenti allegati al certificato di omologazione".

Ancora più precisa è la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione VII' Penale – nella sentenza 24 febbraio 2021 n. 2047 (Dott. Tommaso Di Batista):

"pag.5/6... Secondo la più recente (e condivisibile) giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi sulla scorta di Corte Cost. 113/2015, nel caso di accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada e con etilometro, non viene meno il principio dell'onere probatorio a carico della Pubblica Accusa, la quale dovrà provare, anche nel rispetto del principio di prossimità della prova e di legalità dell'azione amministrativa, l'adempimento delle condizioni legali di utilizzo degli etilometri e, pertanto, dovrà provare -a pena di inutilizzabilità dei risultati dei test- che l'etilometro utilizzato in concreto sia conforme al tipo omologato, che l'omologazione sia regolare e che l'apparecchiatura sia stata sottoposta a revisioni e tarature periodiche. Solo nella sussistenza di tali condizioni normative di utilizzazione, l'accertamento con etilometro, che ha conseguenze di rilievo su diritti costituzionali dei cittadini, potrà costituire valida prova e sarà a quel punto onere della difesa dimostrare che, nel singolo caso concreto, vi è stato un malfunzionamento o un utilizzo scorretto dell'etilometro o comunque l'interferenza di un fattore esterno che abbia falsato l'esito della prova. In altre parole, affinché l'accertamento etilometrico possa spostare l'onere probatorio a carico della difesa è necessario che lo strumento tecnologico risponda pienamente ai requisiti e specifiche non solo tecniche, ma anche legali di utilizzazione. Ebbene nel caso specifico questo Giudice ritiene che l'onere della prova della conformità a legge dell'etilometro e della sua utilizzazione a carico della Pubblica Accusa non sia stato pienamente assolto e, pertanto, il risultato dei test etilometrici eseguiti a carico dell'imputato utilizzando l'etilometro Drager in oggetto, siano inutilizzabili ed inattendibili.".

Omessa manutenzione

In molti casi è provato documentalmente che l'etilometro utilizzato per alcuni accertamenti non ha mai subito una manutenzione corretta, né mai è avvenuta la sostituzione annuale del sensore IR per saturazione.

In molti etilometri si rilevano:

· l'assenza di manutenzioni (non indicate nel libretto)

· la mancata sostituzione (non indicata in libretto) del sensore di saturazione nell'arco parecchi anni pur essendo tale sensore soggetto ad una progressiva perdita di luminosità a cui consegue una errata valutazione di un tasso alcolico più elevato di quello reale;

· la mancata sostituzione (anch'essa non risultante dal libretto) della batteria interna

· spesso non vi è documentazione che possa accertare che sia avvenuta né la sostituzione della batteria interna dello strumento (la quale dovrebbe avvenire per legge ogni due anni) né del sensore IR, che andrebbe sostituito ogni anno per la saturazione;

Da una lettura del libretto metrologico risulta ictu oculi un'ulteriore grave irregolarità - probabilmente la più eclatante.

Nelle verifiche irregolari dello strumento risultava la totale assenza di interventi di manutenzione atti a contrastare la deriva/invecchiamento.

Il libretto metrologico, dunque, secondo quanto specificato negli allegati del D.M. 196/90 deve riportare traccia di tutte le specifiche manutenzioni e riparazioni anno per anno, nel registrare con precisione tutte le anomalie riscontrate.

In base sempre a quanto disposto dal D:M: 196/90 la totalità dei test da effettuarsi per verificare la correttezza dello strumento etilometro sono circa 560, pur non distinguendo fra verifica primitiva e verifica periodica nel delineare semplicemente delle linee guida di definizione univoca delle modalità per entrambi le tipologie di verifica.

Nei libretti metrologici spesso non vi è prova delle 560 verifiche obbligatorie ma vi è pure una certezza del fatto che tali prove non siano state mai eseguite quando lo strumento è stato inviato nel corso degli anni al CSRPAD.

La mancata omologazione e la mancata attività di manutenzione e l'anomalia dei dati rilevati, dal mancato rispetto delle visite annuali rispetto agli anni precedenti, hanno da tempo portato i Tribunali a nutrire dubbi in merito alla piena attendibilità delle misurazioni riportate negli scontrini degli etilometri.

La mancata omologazione è già stata accertata da numerose sentenze, che si ricordano: sentenza Reg. n. 381/2022 Tribunale di Bolzano; sentenza n. 1627/2020 Tribunale di Vicenza; sentenza n. 678/2021 Tribunale di Venezia; sentenza n. 5820/2022 Tribunale di Treviso; sentenza n. 885/2024 Tribunale di Ravenna, sotto allegata).


Avv. Alessandro Tognetti

Data: 15/02/2025 06:00:00
Autore: Alessandro Tognetti