Utilizza l'auto di servizio per fini personali: licenziato
LA VICENDA
Un lavoratore utilizza il mezzo aziendale in orario dilavoro per fini extra-lavorativi, così riducendo in modo fraudolento il tempodella prestazione e creando una situazione di apparenza lavorativa,accertata in svariate circostanze per tramite di un'agenzia investigativa all'uopoincaricata. L'azienda ha quindi proceduto al licenziamento. Il lavoratore si èrivolto dapprima al Tribunale competente e, successivamente, alla Corte diAppello, ma in entrambe le sedi il licenziamento è stato ritenuto legittimo. L'uomoè così ricorso per Cassazione.
IL RICORSO
Dinnanzi la Suprema Corte il legale del dipendente hasostenuto l'illegittimità dell'attività svolta dall'investigatore privato peraver questi controllato il lavoratore in modo occulto e all'esterno della sede aziendale, e quindi in spregio dello Statuto deiLavoratori e della normativa sulla privacy.
LA CORTE DI CASSAZIONE
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito un concettooramai ultra-consolidato circa la legittimità dei controlli difensivi da partedelle aziende, vale a dire quelle attività – eseguite anche in modalità occultae, se ritenuto utile, per tramite di agenzie investigative – la cui finalità esclusivasia la tutela del patrimonio aziendale e non anche l'accertamento dellaprestazione lavorativa (cfr. Cassazione 6468/2024, 6174/2019, 4670/2019,15094/2018, 8373/2018, 10636/2017).
PRIVACY E STATUTO LAVORATORI
Non vi è certamente lesione della privacy perché ildipendente è stato pedinato in luoghi pubblici e con il solo fine di accertarele cause dell'allontanamento. Il trattamento dei dati personali senza ilpreventivo consenso dell'interessato è consentito quando finalizzato a tutelareun diritto in sede giudiziaria. Ben ha fatto l'investigatore a rispettare tuttii dettami normativi (incarico scritto, finalità specifica, elementi di fatto chehanno giustificato l'investigazione e indicazione della sua durata), e verificarela pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati e riferiti alcommittente.
Per quanto attiene lo statuto dei lavoratori, l'attivitàintrapresa dal datore di lavoro è stata del tutto legittima, giacchéfinalizzata a verificare un comportamento sleale o disonesto del lavoratoreche certamente non rientra nei suoi obblighi contrattuali. Si esclude, quindi,che tale verifica possa essere in contrasto con lo statuto dei lavoratori. Ildipendente ha falsamente attestato la sua presenza in servizio e utilizzato perfini personali il mezzo aziendale, nonostante fosse destinato ad uso esclusivamentedi servizio. L'uso improprio della vettura e l'orario lavorativo retribuitosenza merito rappresentano certamente un danno economico che incide sulpatrimonio dell'azienda. La tutela di quest'ultimo è quasi un dovere di ognibuon imprenditore che, così facendo, dimostra di avere riguardo anche deglialtri lavoratori (cfr. Cassazione 25765/2024). A maggior ragione allorquando illavoro deve essere eseguito al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghiin cui è più facile la lesione dell'interesse all'esatta esecuzione dellaprestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all'insaputadell'imprenditore (cfr. Cassazione 22051/2024 e 27610/2024).
LA SENTENZA
Con l'ordinanza numero 3607 del 12 febbraio 2025, la Cortedi Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il lavoratore alpagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato.
Andrea Pedicone
Consulente investigativo ed in materia di protezione deidati personali
Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC27001:2017
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
Data: 16/02/2025 11:00:00Autore: Andrea Pedicone