Cassazione: la responsabilità del costruttore per i difetti dell'opera
La Corte, nel caso preso in esame, ha rilevato che i Giudici di merito non si erano conformati a questi principi avendo attribuito ad una delle parti in causa la qualità di semplice committente dell'appalto, per non avere fornito nè mezzi e nè manodopera propria, "senza compiere alcuna indagine in ordine alla riferibilità ad essa del progetto e della direzione dei lavori e ai suoi poteri di ingerenza nella costruzione e, in genere, sulla sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie ad escludere, di fatto ed a termini del contratto di appalto, la riconducibilità degli accertati difetti dell'edificio anche ad una sua condotta o di quella di ausiliari della cui attività doveva rispondere".
Vale la pena richiamare il contenuto della norma presa in considerazione dalla Corte (Art. 1669 del codice civile) che recita:
"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia". Data: 30/08/2007
Autore: Roberto Cataldi