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Riammissione alla rottamazione: luci e ombre

Cosa comporta la riammissione alla rottamazione? Per chi vale e con che modalità?
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Da tempo si prospetta un nuovo intervento in materia fiscale teso ad agevolare la posizione dei contribuenti in difficoltà. Molti hanno addirittura voluto attendere per capire come organizzare la propria situazione debitoria. Alcuni contribuenti hanno sospeso procedure di sovraindebitamento in corso sul presupposto per cui i propri debiti sarebbero stati in gran parte "rottamati" con la nuova misura o addirittura stralciati in toto.

Con la conversione in Legge del Decreto Milleproroghe, con la legge 21 febbraio 2025, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi", è stata prevista la possibilità di essere riammessi alla rottamazione-quater per i soggetti decaduti per morosità.

Ciò implica che non è stata introdotta una nuova rottamazione, come si prospettava (rectius sperava).

Si tratta di una misura, quella concernente nella riammissione alla precedente rottamazione, che, di fatto, configura un contemperamento di diverse posizioni politiche: la posizione di coloro che miravano ad un intervento di portata molto più ampia, garantendo addirittura la cancellazione delle cartelle per chi versasse in situazione di crisi economica e chi sosteneva l'assenza di fondi tale da non consentire alcuna misura in tal senso.

I limiti all'ammissione

Limiti soggettivi

La prima domanda da porsi è: chi può accedere alla misura"

Preliminarmente, occorre specificare che non si tratta di una nuova misura agevolata aperta a tutti ma solo un provvedimento mirante a permettere a chi aveva già intrapreso il percorso di regolarizzazione ed è decaduto per morosità di ritentare. Non è comunque una proroga della rottamazione quater ma necessita di una nuova richiesta e una nuova approvazione.

Analiticamente, si possono così delineare i requisiti dei soggetti che possono fare richiesta per la riammissione:

1. Chi aveva già fatto richiesta per la precedente rottamazione quater (e, quindi, NON chi aveva già in essere un piano di rateizzazione dal quale è decaduto per morosità ma non aveva fatto richiesta per accedere alla rottamazione quater);

2. Chi è decaduto dalla precedente rottamazione e quindi chi è in regola NON potrà chiedere l'accesso a un nuovo piano di pagamento, diverso da quello in corso;

3. Chi è decaduto entro il 31.12.24 (e, quindi, NON chi è decaduto dal pagamento della rata di febbraio 2025). La decadenza è riconosciuta per il mancato pagamento di una rata o anche di tutte le rate fino al 31.12.24. Il mancato pagamento, inoltre, può riguardare o una delle ordinarie rate previste dalla precedente rottamazione o una delle rate derivanti dalla dilazione delle prime.

Limiti oggettivi

Quali crediti sono ammessi alla rottamazione"

Solo i debiti per i quali era stata presentata istanza di rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023.

Modalità di pagamento

In linea di principio, il pagamento conseguente alla riammissione dovrà essere fatto alternativamente in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate con scadenza trimestrale dal 31 luglio 2025 fino al 30 novembre 2027 (ovvero l'ultima rata prevista per la dilazione della rottamazione regolarmente rispettata). In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà i dettagli entro il 30 giugno 2025, con interessi del 2% annuo.

Questo, se da un lato segue la ratio di non creare disparità di trattamento tra coloro che hanno pagato regolarmente (e che, quindi, mancando i requisito soggettivo della decadenza, non possono accedere a un nuovo piano di rateizzazione) e coloro che, seppure decaduti, sono stati riammessi ad una rateizzazione, comporterà con alta probabilità un'ulteriore decadenza per coloro che non sono stati in grado di pagare le rate della precedente rottamazione (a maggior ragione non riusciranno a pagare rate maggiori).

Tuttavia, come di vedrà infra, si è pensato ad un alleggerimento dell'onere economico eccessivo, a determinate condizioni.

Le scadenze

Dopo aver delineato l'ambito di operatività oggettivo e soggettivo della misura, interessa, per i soggetti che possono beneficiarne, indicare le date cui prestare attenzione.

entro il 30 aprile 2025, il contribuente dovrà presentare l'istanza di riammissione con modalità esclusivamente telematiche sul portale dell'Agenzia Entrate e riscossione, indicando il numero delle rate prescelto (secondo le possibilità di cui si è detto);

entro il 30 giugno 2025, l'Ade-R comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:

31 luglio 2025

30 novembre 2025

28 febbraio 2026

31 maggio 2026

31 luglio 2026

30 novembre 2026

28 febbraio 2027

31 maggio 2027

31 luglio 2027

30 novembre 2027.

Permane la regola prevista per la precedente rottamazione per cui il mancato pagamento anche solo di una sola delle rate comporta la decadenza dal piano.

Lo stato di difficoltà economica e la crisi di liquidità

Come si è detto, la nuova rottamazione prevede, di default, il pagamento o in un'unica soluzione o in un massimo di 10 rate. Tuttavia, è prevista un'interessante deroga. Infatti, per coloro che dimostrano di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, vi è la possibilità di arrivare fino a 84 rate (7 anni), seppure con l'aumento di interessi e sanzione (per debiti inferiori a € 120.000). Si tratta, quindi, di un considerevole bonus rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina (che prevedeva 72 rate).

Dimostrando la crisi di liquidità, si può ottenere la rateizzazione anche per debiti superiori ai 120.000,00 € e si possono ottenere fino a 120 rate.

Si introduce, ulteriormente, la previsione per cui i diretti interessati, negli anni successivi, potranno beneficiare di una rateizzazione ancora maggiore (fino a 108 rate).

La principale differenza tra la "situazione di difficoltà economica" e la "crisi di liquidità" è che con riferimento alla prima sarà sufficiente una semplice attestazione del contribuente in sede di richiesta, mentre per la seconda si dovrà produrre apposita documentazione comprovante lo stato di crisi (potrebbe essere sufficiente anche la dichiarazione ISEE per le persone fisiche o l'indice di Liquidità e all'Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;). Si tratta, in quest'ultimo caso, delle richieste cd. documentate.

In ogni caso, la riforma in materia di rateizzazione mira certamente ad agevolare coloro che sono decaduti dalla precedente rottamazione in quanto si sono trovati dinnanzi a rate di importi oggettivamente impossibili da sostenere.

Incertezze applicative

Un punto che non è stato chiarito in modo specifico dalla normativa concerne il versamento della rata del 27.2.25 della precedente rottamazione-quater (con tolleranza fino al 5.3.25). Si tratta di un punto da tenere in considerazione, in quanto l'inadempimento potrebbe comportare l'impossibilità di aderire alla riammissione.

In particolare, ciò che è sicuro è che se chi fino ad ora è stato in regola con i pagamenti decidesse di non pagare quest'ultima rata, decadrebbe dal beneficio della rottamazione senza poter essere riammesso.

Diverso il caso per coloro che, invece, decaduti prima del 31.12.24, hanno già maturato i requisiti per la riammissione. In tal caso, parrebbe logico ritenere che la domanda (da presentarsi entro il 30.4.25) non sia pregiudicata da tale ulteriore mancato pagamento.

Rapporti tra decadenza da una rateizzazione e rottamazione

In un diverso articolo, si è parlato dei rapporti tra rateizzazione e rottamazione, affermando che "Aderendo alla rottamazione, le rateizzazioni precedenti decadono e si applicano le condizioni della nuova soluzione agevolata (tra cui la possibilità di pagare a rate, se tale possibilità è prevista dalla rottamazione)". Purtroppo, come illustrato nei paragrafi precedenti, quella di cui si tratta non è una nuova rottamazione cui chiunque potrebbe aderire. Siccome possono accedervi soltanto coloro che siano decaduti dalla precedente rottamazione, sembrerebbe non esserci modo di comprendere i soggetti decaduti da un precedente piano di rateizzazione che rimarrebbero, quindi, onerati al pagamento complessivo, non potendo, per effetto dell'inadempimento, più avvantaggiarsi del beneficio del termine.

Tuttavia, non parrebbe completamente da escludere l'ipotesi per cui, a fronte del pagamento di tutte le rate arretrate, per il debito restante, anche coloro che sono decaduti da una rateizzazione non rottamazione siano ammessi a beneficiare del termine rateale di pagamento (se non addirittura della nuova misura agevolata). In caso contrario, infatti, si avrebbe una disparità di trattamento tra coloro che sono decaduti dalla precedente rottamazione (e, quindi, si erano già visti stralciare la parte del proprio debito consistente in sanzioni e interessi) e coloro che sono decaduti da un piano di rateizzazione, per cui stavano pagando il proprio debito comprensivo di sanzioni e interessi.

Seppure, per ora, non paia possibile, dall'applicazione dell'Ade-R, accedere alla rottamazione se non con quei debiti che già si erano ricompresi nella rottamazione quater, a parere di chi scrive, si aprirà una questione in merito e, perché no, potrebbe essere addirittura sottoposta la questione alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost..

Ad ogni modo, già si parla di lavori parlamentari in corso per arrivare ad una vera e proprio nuova rottamazione. Tuttavia, nell'attesa, si può pensare a come trarre vantaggio dalla misura approvata.

Data: 05/03/2025 07:00:00
Autore: Alice Cometto