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Dalle Sezioni Unite della Cassazione chiarimenti sul mutuo solutorio

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute a dirimere alcune questioni decisive sul mutuo solutorio
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Il mutuo solutorio

Il mutuo è solutorio o di consolidamento quando la somma di denaro consegnata dalla Banca è direttamente accreditata su un conto corrente che il mutuatario intrattiene presso il medesimo istituto di credito e che presenta un debito. L'operazione, di fatto, trasforma il debito a breve termine, assistito da garanzia personale (fideiussione) risultante dal conto corrente, in un debito a medio – lungo termine garantito da garanzia reale (ipoteca), costituito con il mutuo.

I quesiti

Alle SSUU è stato chiesto di chiarire, in primo luogo, se il c.d. mutuo solutorio sia conforme alla definizione del contratto di mutuo rinvenibile nell'art. 1813 c.c., e, quindi, sia valido. Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza, infatti, esso non sarebbe un contratto reale, in quanto mancherebbe la concreta ed effettiva consegna delle somme date in mutuo. Peraltro, il mutuatario non potrebbe liberamente disporre delle citate somme, essendo, le stesse, destinate obbligatoriamente a ripianare un pregresso debito.

Inoltre, ove si ritenga che il mutuo in esame sia valido, è stato chiesto alle SSUU di chiarire se esso possa costituire anche titolo esecutivo.

Infine, è stato chiesto di chiarire se il mutuo in esame sia valido ed abbia efficacia esecutiva anche quando l'accredito delle somme prese in prestito sul conto corrente con saldo debitore sia operato dalla banca in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario.

Dopo aver ricostruito gli opposti orientamenti giurisprudenziali sul tema, le SSU hanno ribadito e confermato la validità della tesi dominante.

Il primo quesito

Le SSU hanno chiarito che il mutuo solutorio è conforme a quanto stabilito dall'art.1813 c.c., e, dunque, è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna del denaro. Infatti, nel contratto di mutuo la consegna non deve essere intesa solo in senso materiale, bastando che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante accredita la somma sul conto corrente creando un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo. A nulla rileva il fatto che attraverso l'accredito, la Banca si riappropri delle medesime somme. La consegna e, quindi, la conclusione del contratto, c'è quando le somme transitano sul conto entrando nella disponibilità giuridica del cliente.

Pertanto, il cosiddetto mutuo solutorio è un tipico contratto di mutuo, nel quale l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiarne la validità sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale.

Il secondo quesito

Le SSUU hanno, altresì confermato che, il mutuo solutorio, essendo conforme al "tipo" contrattuale previsto dall'art.1813, costituisce un valido titolo esecutivo, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'all'art. 474 c.p.c.

Il terzo quesito

Infine, la sentenza in esame chiarisce che l'eventuale mancato consenso specifico del cliente all'utilizzo della somma mutuata per ripianare un debito pregresso, non incide sulla validità dell'operazione. Infatti, il cliente, stipulando il mutuo, accetta che lo stesso sia regolato in conto corrente e, dunque, è consapevole che le somme accreditate andranno a ripianare il saldo debitore.

Conclusioni

Occorre ricordare che, ferma restando la sentenza in esame, al mutuo solutorio si trasmette l'eventuale illegittimità del debito pregresso (ad esempio, per effetto dell'anatocismo oppure dell'usura) che con lo stesso si intende ripianare.

Inoltre, laddove il mutuatario sia in una condizione di crisi e il mutuo solutorio nasconda un atto in frode ai creditori posto in essere dalla banca per procurarsi un'ipoteca oppure un mezzo anomalo di pagamento, esso non è invalido ma può essere dichiarato inefficace attraverso lo strumento dell'azione revocatoria.


Dott.ssa Alfonsina Biscardi

Consulente per le attività degli studi legali

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Data: 08/03/2025 06:00:00
Autore: Alfonsina Biscardi