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Testo Unico sugli stupefacenti: principi fondamentali

Il Testo Unico sugli stupefacenti è la principale fonte normativa italiana in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope
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Struttura del Testo Unico

Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, raccoglie e disciplina le disposizioni in tema di produzione, detenzione, traffico e consumo di droghe, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e, al contempo, promuovere la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti.
Il D.P.R. 309/1990 si articola in diverse parti che regolano vari aspetti della materia:
• Parte I – Contiene le disposizioni generali e la classificazione delle sostanze stupefacenti, suddivise in tabelle aggiornabili dal Ministero della Salute.
• Parte II – Disciplina la produzione, il commercio e la detenzione, sia per fini terapeutici sia per uso illecito.
• Parte III – Regolamenta le attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da tossicodipendenza.
• Parte IV – Definisce il quadro sanzionatorio, distinguendo tra reati e illeciti amministrativi in base alla gravità della condotta.

La distinzione tra uso personale e spaccio

Uno dei punti più dibattuti del Testo Unico è la differenza tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio. La normativa stabilisce che:
• Il possesso di sostanze per uso personale non costituisce reato, ma è punito con sanzioni amministrative (art. 75 D.P.R. 309/1990), come la sospensione della patente o del passaporto.
• La detenzione di sostanze oltre i limiti presunti per il consumo personale può far scattare la presunzione di spaccio, che configura il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/1990), con pene severe che variano in base al tipo e alla quantità di sostanza.

Le pene per il traffico di stupefacenti

L'art. 73 disciplina le pene per chi produce, traffica o detiene illegalmente sostanze stupefacenti:
• Droghe "pesanti" (es. eroina, cocaina) " reclusione da 6 a 20 anni e multa fino a 260.000 euro.
• Droghe "leggere" (es. cannabis) " pene ridotte: da 2 a 6 anni e multa fino a 75.000 euro.
Per fatti di lieve entità (art. 73, comma 5), il reato può essere punito con una pena più mite (da 6 mesi a 4 anni), permettendo l'accesso a misure alternative alla detenzione.

Il ruolo del giudice e la giurisprudenza

Negli anni, la giurisprudenza ha giocato un ruolo fondamentale nell'interpretazione della normativa, specie sulla distinzione tra uso personale e spaccio.
La Corte di Cassazione ha stabilito, in numerose occasioni, che la valutazione deve basarsi su criteri come:
• La quantità e il tipo di sostanza detenuta.
• Il confezionamento in dosi e la presenza di strumenti per la vendita.
• La condotta complessiva del soggetto.

Data: 08/04/2025 06:00:00
Autore: Chiara Ruggiero