Cassazione: I figli vanno accompagnati a scuola di persona
E a quanto pare non è neppure possibile giustificarsi sostenendo di non aver ricevuto una comunicazione dell'assenza dei figli da scuola perché "la colpa sufficiente per la configurabilita' della contavvenzione" di cui all'art. 731 del codice penale "e' riscontrabile gia' nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e di assicurarsi che questo si rechi a scuola per ricevere l'istruzione".
Nello specifico, la Corte evidenzia che le "lunghe assenze da scuola dei minori, provate dalle dichiarazioni dei dirigenti scolastici, non potevano sfuggire ad un genitore ligio ai doveri inerenti alla sua potesta'".
Inoltre "di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola - spiega la Corte - la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non puo' essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dalla autorita' scolastica".
Da qui il monito degli Ermellini a tutte le mamme e i papà di accompagnare i propri figli a scuola per assicurarsi che si rechino effettivamente in classe. Data: 06/09/2007
Autore: Roberto Cataldi