Cassazione: principi in tema di sottrazione internazionale di minore
Facendo poi riferimento alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la Corte ha precisato che "quantunque lo Stato italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, esercitando il dovere di designare 'almeno tre categorie di controversie familiari dinnanzi ad un'autorità giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi' (art. 1, comma 4), abbia elencato come campo di applicazione della Convenzione di Strasburgo (come risulta dal comunicato del Ministero degli affari esteri 10 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003) soltanto quattro procedimenti (quelli di cui: all'art. 145 cod. civ., in materia di intervento del Giudice in caso di disaccordo tra i genitori, all'art. 244 c.c., u.c., e art. 247 c.c., u.c., in tema di azione di disconoscimento di paternità; all'art. 264 cod. civ., comma 2, in tema di autorizzazione ad impugnare il riconoscimento, e all'art. 274 cod. civ., poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 50 del 2006; nonché agli artt. 322 e 323 cod. civ., in materia di amministrazione dei beni del minore da parte dei genitori), senza includervi i procedimenti di sottrazione internazionale dei minori e, in genere, di controllo della potestà genitoriale, nondimeno le disposizioni di detta Convenzione relative all'ascolto del minore, per la loro valenza di principio e per il loro significato promozionale, sono suscettibili di influenzare l'attività interpretativa anche nei procedimenti che si collocano al di fuori dell'elenco delle categorie di controversie formulato dallo Stato italiano al momento del deposito dello strumento di ratifica, orientando il senso delle disposizioni di cui il Giudice è chiamato a fare diretta applicazione". Data: 13/09/2007
Autore: Silvia Vagnoni