Cassazione: sicurezza dipendenti comunali? E' responsabile il Sindaco
Precisa infatti la Corte che "a mente dell'art. 2 lett. b) del D.Lvo 626 del 1994, contenente 'l'attuazione di una serie di direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle pubbliche amministrazioni' per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. E tuttavia – prosegue la Corte - perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli organi di direzione politica – nel nostro caso il sindaco - procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro di cui alla disposizione stessa, in conformità peraltro a quanto agli stessi organi imposto dall'art. 30 del D.Lvo 19.3.1996 n. 242 contenente modifiche ed integrazioni al D.Lvo n. 242 del 1994".
I Giudici di Piazza Cavour precisano quindi che in caso di mancata indicazione la conseguenza è "il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità politica – nella specie il sindaco – della qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica". Data: 28/09/2007
Autore: Cristina Matricardi