La conciliazione monocratica
L'art. 8, comma 1, della Legge
delega n. 30/2003 dava al
Governo l'“arduo”compito di adottare, «uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplinavigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro,nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzionedelle controversie individuali di lavoro, in sede conciliativa, ispirato a criteridi equità ed efficienza».La norma citata prevedeva, al comma 2, che la
delega fosse esercitata nelrispetto di principi e criteri direttivi, fra cui la «definizione di un raccordo efficacefra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione dellecontroversie individuali».Alla base di una scelta del legislatore di tale portata, che inevitabilmenteavrebbe implicato difficoltà oggettive, c'era sicuramente la necessità di risolvereun'annosa questione inerente le controversie individuali del lavoro chegià il legislatore aveva provato ad affrontare con la riforma del 1998.Tale riforma aveva, infatti, inserito nel nostro ordinamento il tentativo obbligatoriodi conciliazione ex art. 410 c.p.c., favorendo così la soluzione extra-giudiziale delle vertenze, al fine di attenuare l'“ingolfamento” dei Tribunali.Tuttavia, a cinque anni dalla riforma, il suo insuccesso era palesementedavanti agli occhi di tutti gli operatori del settore: ad essere ingolfate adessoerano anche le Commissioni Provinciali di conciliazione....(Pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 5/2007)
Approfondimento della Dott.ssa Rossella Schiavone, Funzionario del Ministero del Lavoro
Data: 22/10/2007
Autore: www.laprevidenza.it