Cassazione: ottenere separazione è diritto costituzionalmente fondato
I "principi costituzionali espressi dagli artt. 2 e 29 Cost. i quali, riconoscendo e tutelando il primo i diritti inviolabili dell'uomo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", e riconoscendo il secondo "i diritti della famiglia come società fondata sul
matrimonio", implicano, per ciascun coniuge, il diritto di ottenere la separazione e interrompere la convivenza ove, per fatti obiettivi, ancorché non dipendenti da "colpa" dell'altro o propria, tale convivenza sia per lui divenuta "intollerabile", così da essere divenuto impossibile svolgere adeguatamente la propria personalità in quella "società naturale" costituita con il
matrimonio che è la famiglia". E' quanto si legge in una recente pronuncia (Sent. n. 21099/07) della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso promosso avverso una
Sentenza dei giudici di merito da un marito il quale lamentava che la Corte di Appello, nel motivare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della separazione, "avrebbe violato l'art. 151 c.c. attribuendo natura di fatti idonei a rendere intollerabile la convivenza matrimoniale in parte a fatti palesemente privi di rilevanza, e in parte al sentimento soggettivo della moglie, erroneamente ricollegando la permanenza degli effetti del
matrimonio alla persistenza dell'affectio coniugalis in entrambi i coniugi, cosicché la disaffezione anche di un solo coniuge costituirebbe fatto idoneo a rendere intollerabile la convivenza e a giustificare la separazione".
Data: 23/10/2007
Autore: Francesca Romanelli