Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Maxi multe per i gestori di impianti da sci

Giro di vite dalla Cassazione sui gestori di impianti sciistici che non adottano adeguate misure di sicurezza sulle piste.E' quanto emerge da una sentenza della Quarta sezione penale (n. 39613/2007) che ha convlidato la condanna per lesioni personali colpose a tre mesi di reclusione, sostituiti con una multa di 3420 euro, oltre al risarcimento dei danni, nei confronti del gestore di un impianto ai Piani di Bobbio e Valtorta.
I Giudici di Piazza Cavour avvertono: se non si adottano "le misure idonee a garantire la sicurezza delle piste", in caso di incidenti, si rischiamo multe salate e non addirittura il carcere.Nella parte motiva della sentenza si legge: "permettendo l'accesso alle piste per lo svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci, nonostante l'innevamento insufficiente le rendesse estremamente insicure, causava a [...nome omesso...], il quale a causa del mancato controllo degli sci, usciva dal tracciato cadendo in una piccola scarpata laterale non innevata, lesioni gravissime comportanti la totale e permanente incapacita' di attendere alle normali occupazioni".
I gestore nel rivolgersi alla Corte aveva sostenuto che lo sciatore proprio perché partecipe di una selezione di maestro di sci aveva la capacità di percepire il pericolo "con maggiore prontezza rispetto a qualsiasi sciatore medio".La Corte però non ha sentito ragioni ed ha rimarcato che "l'imputato, benche' fosse tenuto a farlo nella sua qualita' di gestore, aveva omesso di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza della pista e a segnalare la situazione di pericolo presente nel tratto in cui si era verificato l'incidente in quanto non dotato di barriera protettiva che avrebbe evitato alla persona offesa la caduta nella sottostante scarpata". Inoltre "era da escludere che l'errore sciistico delle parte lesa avesse avuto una qualche influenza nel determinismo causale, contribuendo in qualche misura a determinare la fuoriuscita dalla pista e la conseguente caduta". Data: 31/10/2007
Autore: Roberto Cataldi