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Tribunale Bologna: delitto di falsa testimonianza

La lettera dell'art. 372 c.p. che identifica il "reato di falsa testimonianza" ,prevede espressamente che "chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autoritàgiudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace , in tutto o in parte, ciòche sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due asei anni" e da ciò si intuisce che l'interesse tutelato dalla norma in esameriguardi la necessità di garantire, ricorrendo alla tutela della veridicità e dellacompletezza della testimonianza, il "corretto funzionamento dell'attivitàgiudiziaria", poichè le deposizioni testimoniali false o reticenti concorrono aprovocare un fuorviamento della decisione (sul punto si vedano in giurisprudenza :Cassazione penale, 12 marzo 1986, (in Cassazione penale 1987, 1332), Cassazionepenale 21 marzo 1996, (in Cassazione penale 1997, 2049), Cassazione penale 16 marzo1998 (in Cassazione penale 1999, 1449), etc. Dato per assodato che l'interesse giuridico tutelato dalla norma in esame sia quellopoc'anzi descritto, ne deriva che, come conseguenza logica, che titolaredell'interesse "de quo", e dunque parte offesa, sia l'Amministrazione dellaGiustizia ovvero lo Stato, e non anche il privato che si ritenga processualmentedanneggiato dalla falsa testimonianza.Non ha avuto quindi dubbi il Giudicante, dopo precisa, puntuale ed intelligente"ricostruzione" dei fatti oggetto di istruttoria dibattimentale, nell'assolvere ilrag. Federico Mancuso per l'ingiusta incriminazione ascrittagli e contestata."Per affermare la falsità della deposizione, in base alla descrizione del fattocontenuta nell'imputazione (ovvero aver visto firmare un contratto), ha sentenziatoil Giudicante, occorre dimostrare che:1. la firma apposta sul documento in questione (contratto di locazione a favoredella badante della titolare dell'immobile) non era di pertinenza di quest'ultima. 2. l'imputato non era presente alla firma dell'atto o comunque non era in grado divedere la stessa".In sintesi, la contestazione del fatto, così come operata, ha concluso ilGiudicante, non trova nell'attività processuale svolta una convergenza indiziariaidonea a ritenere provata la falsità di quanto dichiarato dal Mancuso in sedecivile, nei limiti in cui ciò è stato riprodotto nell'imputazione, con conseguenteassoluzione dell'imputato come da dispositivo in relazione al reato acrittogli"perchè il fatto non sussiste".
Commento alla sentenza del Tribunale di Bologna No. 3890/06 del 03.10.2007depositata il 12.10.2007 Delitto di falsa testimonianza ex. art. 372 del c.p. Data: 15/11/2007
Autore: Mancuso Federico