Cassazione: assegnazione casa familiare? Revocabile in caso di trasferimento dell'assegnatario
È questo il principio ricavabile dalla lettura di una pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 26476/2007) nella quale gli "ermellini" hanno affrontato la vicenda di una donna separata che, vistasi revocare l'assegnazione della casa familiare in seguito ad un suo trasferimento con il figlio affidatole in una città diversa per motivi di lavoro, ha proposto ricorso sostenendo di continuare ad utilizzare l'abitazione assegnatale come casa principale.
Nel respingere il ricorso la Corte, riprendendo un orientamento già consolidato, ha precisato che "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente, in tanto si giustifica in quanto sia finalizzata ad assicurare l'interesse della prole alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta; evenienza, questa, che postula la destinazione dell'immobile a stabile abitazione del coniuge e del figlio". Data: 28/01/2008
Autore: Silvia Vagnoni