Contratto di locazione: rapporto tra disdetta e domanda di rilascio
Corte di Cassazione (sentenza n. 15547/02)
In tema di rapporto fra
disdetta del
contratto di
locazione di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione e conseguente domanda di rilascio, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15547/02) ha stabilito che la
disdetta si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, poiché ai sensi dell'art. 30 L 392/78 la comunicazione della stessa deve necessariamente precedere l'azione di rilascio. Di conseguenza, il successivo ricorso introduttivo del giudizio deve essere fondato sulla medesima situazione in precedenza prospettata e non può indicare un motivo diverso.
Infatti, se l'atto introduttivo contenesse motivi nuovi rispetto a quelli espressi nella
disdetta, costituirebbe atto autonomo e farebbe venir meno il nesso di necessaria coincidenza voluto dal legislatore a garanzia del conduttore.
Data: 26/11/2002
Autore: Redazione