Cassazione: Comuni in dissesto? Devono pagare gli interessi sui debiti
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "ai sensi dell'art. 81, comma secondo, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 – come sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 – dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune né alcuna sostituzione dell'organo della proceduta agli organi istituzionali dell'ente". Data: 14/02/2008
Autore: Cristina Matricardi