Stravolto il profilo giuridico della responsabilità sanitaria
La recente
sentenza a sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (n. 577/2008) ha fornito ulteriori elementi di studio per individuare nuovi percorsi esegetici del diritto positivo nell'ambito della responsabilità professionale medica.Il caso in esame riguarda il danno da emotrasfusione lamentato da un paziente che assumeva di aver
contratto l'epatite C.Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato la domanda attorea sulla base della carenza del nesso causale e soprattutto sulla carenza probatoria circa l'assenza di tale patologia prima della trasfusione.Controparte aveva eccepito che il paziente fosse già affetto da epatite C al momento del ricovero pur in assenza di idonea certificazione medica (rectius: esami di laboratorio con positività o negatività dei markers).E' ius receptum che l'allegazione probatoria ricada sull'attore e non sui convenuti in quanto la questio iuris de qua si dibatte pur sempre in ambito di obbligazioni di mezzi ove non si può vantare l'inversione probatoria (anche se la giurisprudenza ha sempre preteso che, contestualmente alla prova offerta dal paziente, il medico si liberi della presunzione semplice, iuris tantum, dimostrando di aver eseguito con ogni accortezza la propria obbligazione).Le Sezioni Unite qui richiamate hanno disaminato due importanti questioni: la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente e la ripartizione dell'onere probatorio in materia di
responsabilità medica. L'appiattimento della responsabilità dell'ente pubblico e privato.Come sostenuto da alcune recenti pronunce, e qui stabilito con forza univoca, sul piano processuale (responsabilità, legittimazione, onere della prova, ecc.) è irrilevante la differenza tra casa di cura privata e ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla
Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058)...
Mauro Di Fresco, Giurista Master Corte Suprema di Cassazione nella Responsabilitŕ Professionale del Medico
Data: 07/05/2008
Autore: www.laprevidenza.it