Cassazione penale: consenso informato e omicidio preterintenzionale
È il principio ricavabile dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. penale (Sent. n. 11335/2008) in cui gli hanno precisato che "per configurare l'omicidio preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale: ciò che è francamente insostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte, si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si è detto. In altri e decisivi termini, deve escludersi l'omicidio preterintenzionale proprio perché non è possibile sostenere che il medico, il quale agisca in assenza di consenso espresso dal paziente, sia mosso dalla consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa e, quindi, dalla consapevole intenzione di porre in essere commettere il reato di cui all'art. 582 c.p.".
La Corte chiarisce dunque che "la possibilità di ipotizzare la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale richiede, perché possa ritenersi verificata questa ipotesi, l'accertamento dell'esistenza di un dolo dell'agente che possa essere qualificato dolo diretto e non solo eventuale e intenzionalmente orientato a provocare la lesione dell'integrità fisica del paziente; in mancanza il delitto può essere ritenuto colposo, ove ne sussistano i presupposti".
Con l'occasione i giudici chiariscono anche la natura del consenso informato stabilendo che esso costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico purché sia "informato, cioè espresso a seguito di un'informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia o intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l'indicazione della gravità degli effetti del trattamento". Data: 15/04/2008
Autore: Silvia Vagnoni