Cassazione: Cimice nel telefono di casa? E' reato
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno osservato che "la sentenza impugnata (così come la prima decisione) hanno giustificato il convincimento di reità chiamando il deposito […], per cui l'unica finalità che era ricollegabile agli scopi avanzati in sede difensiva dall'imputato, non era perseguibile con l'apparecchiatura installata presso la sua abitazione. Di qui la svalutazione oggettiva del fondamento della tesi avanzata dall'[…] e, conseguentemente, l'esclusione – per un riguardo del tutto oggettivo ed a prescindere dai profili di specificità del dolo – dell'ipotesi da quegli formulata a sua discolpa. Una ricostruzione dei fatti ed una lettura della situazione concreta che viene spiegata dalle decisioni di merito con plausibile coerenza con il dato istruttorio acquisito. Allo stesso modo è fornita di argomentata motivazione la reiezione dell'istanza di integrazione istruttoria (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente […]): al riguardo entrambe le decisioni si soffermano per segnalarne l'inutilità, una volta assunta la linea interpretativa dei fatti come dianzi indicato. Dunque la prova richiesta non si profila come 'decisiva' potendo il giudice pervenire a giudizio autonomamente". Data: 26/05/2008 01:01:00
Autore: Cristina Matricardi