Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Contratto di viaggio turistico: rapporti tra viaggiatore, organizzatore e intermediario

Corte di Cassazione, con sentenza n. 16868/02
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16868/02, ha affermato che ?il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi?. Inoltre, tra il viaggiatore e l'intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio, sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Ne consegue che, a norma dell'art. 1719 Cod. Civ., il viaggiatore è tenuto a fornire all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e, nel caso in cui l'agente, in forza di questo rapporto, assuma l'obbligo verso l'organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti. Data: 18/12/2002
Autore: Redazione