Cassazione: responsabilità della P.A. per caduta del pedone
La Suprema Corte, ribaltando la pronuncia dei giudici di secondo grado, ha precisato che la responsabilità del Comune da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'Amministrazione possa invocare il caso fortuito, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso. In ogni caso "non si può non rimarcare la responsabilità della P.A., allorchè lo stato della strada sia stato segnalato alla P.A.". Data: 13/06/2008 01:05:00
Autore: Silvia Vagnoni