Cassazione: uso dei software pirata in studio? E' reato
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge che la Corte ha più volte affermato che "a seguito della modifica del primo comma dell'art. 171 bis L. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 L. 18 agosto 2000 n. 248), non è più previsto il dolo specifico del 'fine di lucro' ma quello del 'fine di trarne profitto'; si è, quindi, determinata un'accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell'autore" e che "la detenzione e l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo". Data: 02/07/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi