Cassazione: maltrattamenti sul lavoro? Scattano le manette
Corte di Cassazione Sentenza n. 27469 del 7 luglio 2008
Pertanto, ha aggiunto la Corte "il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato da potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testè richiamata di 'persona sottoposta alla sua autorità', il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente".
Gli Ermellini hanno poi precisato che "la fattispecie in esame a differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la convivenza ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. In definitiva, gli atti vessatori, che possono essere costituiti anche da molestie o abusi sessuali, nell'ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi più gravi, possono configurare anche il delitto di maltrattamenti". Data: 03/09/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi