Cassazione: Lavoratrici madri e licenziamento
Corte di Cassazione (Sent. 16189/2002)
Il divieto di
licenziamento così come previsto dall'art. 2 della legge 1204/71 opera in relazione allo stato oggettivo di gravidanza.Ne discende che il
licenziamento intimato nonostante tale divieto (che come noto deve ritenersi nullo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 61/91) comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sent. 16189/2002) precisando che tale pagamento è dovuto anche in mancanza di una tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice.
Data: 25/12/2002
Autore: Roberto Cataldi