Cassazione: dare del bugiardo all'amministratore? Si può
Nel caso di specie la Corte ha osservato che "non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'[…], ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore" e che "anche il delitto di diffamazione è, infatti, scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi, le considerazioni svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione salvo maturare le ragioni del diverso convincimento" e che "del resto in mancanza di convocazione di rituali assemblee il condominio, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità e della iniziativa intrapresa di contestare la condotta dell'amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non può fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di controllo".
"Anche in ordine al delitto di diffamazione si sarebbe dovuto allora ritenere – prosegue la Corte – e dichiarare in base alla disposizione dell'articolo 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato". Data: 04/08/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi